19.06.2023 Icon

Nuovamente riconosciuta la messa alla prova in favore dell’ente

Si credeva che, ormai, fosse una diatriba passata quella del riconoscimento della messa alla prova in favore dell’ente, ma così non è stato.

Al riguardo, è nota – e ne abbiamo abbondantemente parlato su questa rivista – la querelle giurisprudenziale sulla possibilità per l’ente di essere ammesso alla probation, ossia a quell’istituto, denominato appunto “messa alla prova” (art. 168 bis c.p.), in applicazione del quale l’imputato può sottoporsi all’esecuzione di lavori di pubblica utilità prima dell’apertura del dibattimento.

Al termine della prova, laddove questa si concluda con esito positivo, il processo terminerà con un esito favorevole per l’imputato per estinzione del reato. Qualora, invece, la prova non abbia successo, il processo riprenderà il suo decorso.

Con riferimento alla possibilità per un ente imputato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di essere ammesso alla prova si era formato un vivace contrasto nella giurisprudenza di merito, nell’ambito del quale una corrente della magistratura (soprattutto pugliese) ha ritenuto che l’istituto della messa alla prova fosse applicabile alle società (alle quali, come lavori di pubblica utilità, è stato spesso indicato di svolgere attività a titolo gratuito in favore di enti territoriali e del terzo settore).

Sul punto erano poi intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 14840/2023. Gli ermellini avevano ritenuto non applicabile l’istituto della messa alla prova in favore degli enti imputati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nonostante la questione sembrasse chiusa, il Tribunale di Bari ha “riaperto la partita”.

Ebbene, con la sentenza n. 3601 del 15 giugno 2023, il Tribunale pugliese ha ritenuto che i principi di diritto delle Sezioni Unite sono vincolanti per i giudici di merito in relazione a temi che riguardano il contrasto interpretativo.

La pronuncia delle Sezioni Unite citata, secondo il Tribunale barese, non riguarderebbe la possibile ammissione dell’ente alla messa alla prova ma, invece, il tema “della legittimazione all’impugnazione dell’ordinanza ex art. 464 bis c.p.p. in capo al procuratore generale e all’elencazione delle categorie generali dei motivi deducibili con l’impugnazione”. Sicché, la pronuncia delle Sezioni Unite non precluderebbe ai giudici di merito di ammettere un ente alla prova.

Svolta tale premessa, il Tribunale di Bari ha ritenuto sostanzialmente che l’applicazione agli enti della disciplina della messa alla prova – seppur non vi sia alcun esplicito richiamo alla stessa nel D.Lgs. 231/2001 – costituisca un’applicazione analogica in bonam partem in favore dell’imputato e pertanto ammissibile nell’ordinamento penalistico.

Con la sentenza, il Tribunale di Bari ha dichiarato estinto il reato ascritto a carico dell’ente per l’esito positivo della prova.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

s.gerunda@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Penale Commerciale ?

Contattaci subito

Autore Andrea Caprioglio

Associate

Milano

a.caprioglio@lascalaw.com