08.05.2023 Icon

La condotta successiva al reato può escludere la punibilità?

Tra le molte riforme operate negli ultimi anni dal legislatore in tema di giustizia penale è certamente degna di pregio la novella dell’art. 131 bis c.p., la quale ha apportato modifiche significative alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La ratio della norma è semplice: evitare di punire in sede penale fatti che, pur integrando reato, sono di per sé non gravi e dunque non giustificativi di una sanzione. L’esempio tipico – divenuto in passato anche oggetto di cronaca – è il caso in cui un soggetto commetta un isolato furto di un bene di scarsissimo valore.

Con la c.d. “Riforma Cartabia” – introdotta con il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 – il legislatore ha ampliato notevolmente l’ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In generale, secondo l’attuale dettato normativo, l’art. 131 bis c.p. può trovare applicazione in relazione a quelle fattispecie di reato che prevedono una pena non superiore nel minimo a due anni di reclusione (ad eccezione di alcune specificamente elencate, ritenute di particolare gravità).

Inoltre, il legislatore ha introdotto un dato di novità: orbene, il Giudice – per valutare se l’offesa provocata dal reato sia di particolare tenuità – può tenere conto anche della condotta successiva al reato tenuta dall’agente.

Proprio in merito alla valutazione della condotta successiva al reato è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con Cass. pen., Sez. III, sent. 2 maggio 2023, n. 18029.

Orbene, secondo la Cassazione – in un caso riguardante l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. in favore di un imprenditore accusato di alcune violazioni in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, previste dal D. Lgs. 81/2008 – le condotte successive al reato sono divenute certamente rilevanti ai fini dell’esclusione della punibilità, tuttavia esse “non potranno rendere di per sé sole di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto – dando così luogo ad una sorte di esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio sulla misura dell’offesa (…)”.

In altri termini, seppur il reo abbia mantenuto una condotta esemplare dopo la commissione del reato, anche riparando il danno patito, comunque non può essere esclusa la punibilità se il fatto non poteva già essere ritenuto tenute al momento della commissione dell’illecito.

Specifica poi la Corte che la condotta successiva al reato può essere sì valorizzata dal Giudicante per escludere la punibilità per particolare tenuità dell’offesa, ma essa ben può essere valutata anche in peius per escludere l’applicazione al caso di specie dell’art. 131 bis c.p.

Ciò, in particolare, quando la condotta successiva alla commissione del reato abbia addirittura aggravato le conseguenze dell’illecito, le quali – al momento della sua commissione – avrebbero potuto apparire tenui.

Autore Andrea Caprioglio

Associate

Milano

a.caprioglio@lascalaw.com

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