30.10.2023 Icon

Caso “Prisma”: ecco il perché la Cassazione ha mandato il processo a Roma

Da tempo ormai il mondo del calcio italiano è stato più volte colpito da indagini da parte delle Procure della Repubblica d’Italia. Basti pensare, al riguardo, al numero di inchieste condotte dagli inquirenti negli ultimi anni (quantomeno dal 2006) a carico di alcuni esponenti delle principali squadre di serie A e B.

Tra le ultime inchieste sorte e balzate sulle prime pagine di cronaca giudiziaria riveste certamente un ruolo di primaria rilevanza il c.d. “Caso Prisma”, che vede coinvolti numerosi esponenti della Juventus Football Club S.p.A. – nonché la stessa società calcistica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – in un’inchiesta per manipolazione del mercato azionario (art. 185 D.Lgs. 58/1998), reati fiscali (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e falso in bilancio (art. 2622 c.c.).

Oltre al clamore mediatico generato dalla vicenda, l’inchiesta “Prisma” ha sollevato anche una ulteriore questione, non calcistica ma processuale: qual è il giudice competente ad accertare il delitto di manipolazione di mercato (reato più grave tra quelli contestati agli imputati e dunque quello cui fare riferimento per determinare dinanzi a quale Tribunale debba svolgersi il processo)?

Premesso che le norme del codice di procedura penale indicano quale primario criterio per determinare la competenza del Giudice il luogo di commissione del reato, riguardo al delitto oggetto del “Caso Prima” è stata la Cassazione ad indicare quale sia il Tribunale dinanzi il quale gli imputati potrebbero essere rinviati a giudizio.

Ebbene, nell’ambito del processo di primo grado inizialmente condotto dalla magistratura torinese, il Giudice per l’udienza preliminare rimetteva la questione sulla competenza territoriale alla Corte di Cassazione ai sensi del nuovo art. 24 bis c.p., in modo che fossero gli ermellini ad individuare il Tribunale competente a giudicare la sussistenza dei reati ipotizzati dalla Procura di Torino.

L’iter logico-giuridico della Corte è stato cristallizzato nelle motivazioni rese con la sentenza depositata lo scorso 27 ottobre 2023 (Cass. Pen., Sez. V, sent. 43638/2023).

Orbene, la Cassazione ha indicato come vi siano stati plurimi orientamenti giurisprudenziali che individuavano in Milano il foro competente ad accertare il reato.

Ciò in considerazione del fatto che nel capoluogo lombardo era operativo in passato il “sistema NIS” (sistema che permetteva a terzi di conoscere le informazioni price sensitive rilasciate dalle società emittenti, non più operativo) o, ancora, in considerazione del fatto che a Milano ha sede Borsa Italiana (luogo in cui effettivamente le notizie false provocano le alterazioni del mercato azionario).

Orbene, prima di individuare il Giudice competente nel “Caso Prima”, la Corte ha analizzato come funzioni l’emissione di notizie price sensitive ai sensi della normativa vigente.

La procedura è attualmente regolata da fonti primarie e secondarie e può essere così riassunta:

  • i) le notizie vengono diffuse dall’emittente tramite l’upload del documento nel sistema S.D.I.R. (sistema informatizzato che società terze possono gestire previa autorizzazione della CONSOB, ed è dunque estraneo a Borsa Italiana) o in proprio, tramite sistemi che comunque devono essere conformi alla normativa che regolamenta il settore;
  • ii) il sistema informatizzato fornisce poi all’emittente una ricevuta di “avvenuta diffusione del comunicato”;
  • iii) il comunicato viene poi “stoccato” in data-server accessibili al pubblico per la consultazione.

Secondo tale schema, la Cassazione ha dato atto in sentenza che la Juventus F.C. effettuava l’upload del documento incriminato – secondo la Procura riportante notizie false idonee ad alterare il mercato azionario – in data 20 settembre 2019.

Alle ore 18:42:12, il sistema S.D.I.R. gestito da una società privata con sede legale e operativa in Milano rilasciava la ricevuta di avvenuta diffusione del comunicato.

Alle ore 18:42:13 – dunque un secondo dopo il rilascio della ricevuta – il comunicato veniva “stoccato” in appositi data-server ubicati a Roma.

Ciò posto, gli ermellini non parrebbero porre alcun dubbio sul fatto che il reato si consumi “nel luogo di prima diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo”, momento che la Corte individua nel rilascio della ricevuta di avvenuta diffusione (avvenuta alle ore 18:42:12).

Tuttavia, secondo gli ermellini nel “Caso Prisma” non vi sarebbero elementi investigativi da cui è possibile desumere da chi, come e dove sia stata rilasciata effettivamente la ricevuta di avvenuta diffusione del comunicato di Juventus F.C. (e se dunque sia stato rilasciato “manualmente” dagli addetti della società milanese che gestisce lo S.D.I.R. in uso alla società o se sia stato rilasciato virtualmente dal sistema informatico).

Quindi, in applicazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., la Corte ha individuato quale Giudice competente ad accertare il reato quello in cui si sarebbe svolta “l’ultima parte dell’azione o dell’omissione”, individuata dalla Cassazione nel luogo in cui sono ubicati i server in cui è stata “stoccata” l’informazione alle ore 18:42:13.

Di talché, la Cassazione ha individuato in Roma il Tribunale dinanzi al quale si svolgerà il processo “Prisma”.

Appare opportuno evidenziare che la motivazione della Corte pone alcune problematiche.

Il primo è che la Cassazione, con tale iter logico-giuridico, consente di fatto alle società che gestiscono i sistemi di diffusione delle notizie price sensitive di posizionare i propri server e le proprie filiali operative in modo da individuare a loro piacimento il foro competente ad accertare tale tipologia di reati.

La seconda, esclusivamente giuridica, riguarda l’individuazione dell’ultima parte dell’azione o dell’omissione idonea a determinare la competenza ai sensi degli artt. 8 e 9 c.p.p.

Ebbene, se il reato si consuma ed è perfetto al momento in cui viene emessa dal sistema S.D.I.R. la ricevuta attestante “l’avvenuta diffusione del comunicato”, appare dubbio che un fatto successivo (ossia il mero “stoccaggio” del documento, già diffuso, sul server) sia idoneo per determinare la competenza del Giudice ad accertare un reato già perfetto e realizzatosi in precedenza.

Certo è che quanto illustrato nella sentenza dalla Cassazione sarà oggetto di dibattito e confronto, tanto in dottrina quanto in seno alla giurisprudenza.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

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Autore Andrea Caprioglio

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