La Cassazione ha analizzato la somiglianza tra due marchi, di cui uno complesso[1], e ha rilevato che questa non fosse sussistente, rigettando quindi la domanda della ricorrente Errea Sport S.p.a. inerente alla richiesta di accertamento della nullità del marchio registrato da controparte.
Cosa
La ricorrente ha lamentato presso il Tribunale di Napoli il fatto che il sig. R.A. avesse contraffatto i marchi nazionali “Errea”, “RA” e “RA ERREA” tutelanti prodotti di abbigliamento (nello specifico, le classi di riferimento erano le nn. 18, 24, 25 e 28). Tali domande erano state respinte sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. Secondo i giudici non vi era infatti pericolo di confusione tra il segno “RA” del ricorrente e del resistente in quanto i prodotti di quest’ultimo facevano riferimento a classi differenti (prodotti di pelletteria, borse e scarpe). In secondo luogo, il giudice del gravame ha sottolineato come anche gli elementi grafici e fonetici dei due marchi fossero differenti.
Ricorso in Cassazione
Il principale punto di doglianza di Errea Sport S.p.a. consisteva nella modalità di valutazione dei marchi in merito alla presenza o meno di elementi di novità. Infatti, essendo quello di Errea un marchio complesso, la Corte di Appello non avrebbe dovuto dare maggior peso all’elemento figurativo del marchio (il marchio Errea è rappresentato da due rombi uniti) piuttosto che a quello denominativo “Errea”. La ricorrente sosteneva che la presenza o meno della novità del marchio di controparte avrebbe dovuto essere accertata valutando il marchio nel suo complesso.
La Cassazione, in conformità ai giudizi precedenti, ha ritenuto invece questo motivo infondato e ha affermato che, se è vero che il marchio complesso deve essere valutato nel suo insieme, è pur vero che il consumatore, nel caso di specie, è influenzato da una sola componente del marchio, quella figurativa. L’elemento rappresentato dalle lettere era considerato trascurabile all’occhio del pubblico, facendo sì che la valutazione sulla somiglianza dei marchi fosse effettuata meramente considerando l’elemento romboidale[2].
Di conseguenza, la Suprema Corte non ha constatato la nullità del marchio per difetto di novità ex artt. 12, lett. b) e 25 cod. prop. ind.
Conclusione
In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, sebbene si tratti di un marchio complesso, non è sufficiente analizzare le varie componenti del marchio nel loro insieme ma occorre guardare quale elemento catturi maggiormente l’attenzione del consumatore.
[1] Il marchio complesso è costituito da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi, dotati di capacità distintiva.
[2] Come confermato da: Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P; Corte Giust. UE 3 settembre 2009, C-498/07 P; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C-334/05 P; Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17.