01.07.2024 Icon

La battaglia dei marchi “tour de”

La VII Sezione del Tribunale UE, nella sentenza del 12 giugno 2024, ha rigettato il ricorso della Société du Tour de France contro la registrazione del marchio “Tour de X” ritenendo che il pubblico non stabilirà alcun nesso tra i marchi, né si genererà confusione tra gli stessi, poiché il carattere distintivo accresciuto dall’impiego e dalla notorietà del marchio “Tour de France” non si estende all’elemento comune ai marchi in conflitto.

FitX Beteiligungs GmbH, società di fitness tedesca, nel maggio 2017 ha presentato una domanda di registrazione come marchio UE per il seguente segno figurativo:

Nell’agosto 2017 la ricorrente, la Société du Tour de France, presentava dinanzi all’EUIPO opposizione alla registrazione del marchio facendo valere alcuni marchi denominativi e figurativi anteriori recanti i termini TOUR DE FRANCE o LE TOUR DE FRANCE.

I motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell’opposizione erano il rischio di confusione tra i marchi e l’indebito vantaggio derivante dall’agganciamento del marchio Tour de X nei confronti del ben più noto marchio Tour de France. Il 2 aprile 2019 l’EUIPO respingeva integralmente l’opposizione.

Avverso la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO, il 24 maggio 2019 la Société du Tour de France presentava un nuovo ricorso. Anche la commissione di ricorso respingeva l’impugnazione.

La Société du Tour de France, convinta della possibile confusione tra i due marchi e della necessità di proteggere il proprio celebre marchio, ha impugnato tale decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea. Quest’ultimo, con sentenza del 12 giugno 2024 (causa T-604/22), ha respinto il ricorso della Société du Tour de France, confermando l’analisi dell’EUIPO.

Infatti, secondo il Tribunale, il pubblico non confonderà i marchi nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi. Questo perché l’unico elemento comune tra i marchi, ossia l’espressione “Tour de”, ha un debole carattere distintivo. Nella sua valutazione, il Tribunale ha constatato che l’elemento “Tour de” è un’espressione descrittiva, utilizzata molto comunemente nel contesto di gare ciclistiche ed eventi simili, che ha un carattere distintivo molto debole, se non inesistente.

Nella valutazione di confondibilità tra i marchi, il Tribunale sostiene che un basso grado di somiglianza tra prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C 39/97, punto 17, e sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister / UAMI – Licorera Zacapaneca). Inoltre, qualora il marchio anteriore e il segno di cui si chiede la registrazione coincidano in un elemento debolmente distintivo rispetto ai prodotti in questione, la valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 non porta spesso a ritenere che tale rischio esista (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Primart / EUIPO, C 702/18 P, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, nell’ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, lo scarso carattere distintivo dell’unico elemento comune (in questo caso “Tour de”), nonché lo scarso grado di somiglianza tra i diritti in questione, comporta una valutazione negativa in merito alla confondibilità tra i diritti, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi in questione e il carattere distintivo accresciuto acquisito attraverso l’uso dei diritti anteriori per i servizi.

Autore Roberto Plebani

Trainee

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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