06.03.2023 Icon

Il Tribunale unificato dei brevetti entra ufficialmente in funzione

Dopo circa 10 anni dalle prime iniziative europee[1] per la creazione del brevetto unitario europeo e il relativo Tribunale si inizia finalmente ad intravedere la luce.

Facciamo un passo indietro.

Se un titolare di un marchio vuole ottenere una registrazione valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea, e non solo in Italia, è sufficiente che presenti la domanda di registrazione presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). In questo modo, con un unico deposito, il marchio viene tutelato in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Questo meccanismo, ad oggi, non è lo stesso per i brevetti.

Infatti, se un soggetto italiano vuole brevettare, ad esempio, un’invenzione in Italia, in Francia, in Spagna e in Portogallo, deve presentare domanda all’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office – EPO) in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese-francese-tedesco) e indicare gli Stati nei quali vuole ottenere il brevetto[2]. Successivamente, ogni Stato analizzerà la domanda (potendo anche richiedere la traduzione nella sua lingua, aumentando i costi) e, una volta espletata la procedura di convalida, conferirà al richiedente gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale; diritti che cambiano da Stato a Stato. Il brevetto europeo si trasforma, quindi, in un fascio di brevetti nazionali totalmente indipendenti tra loro.

Per ovviare a questo procedimento, che comporta costi elevati e tutele differenziate a seconda della normativa degli Stati, il legislatore europeo si è mosso verso una direzione unitaria. 

Tribunale unificato dei brevetti 

Per ottenere un brevetto automaticamente valido in più Paesi sarà sufficiente, come per il marchio europeo, depositare un’unica domanda di brevetto europeo ad effetto unitario presso l’EPO. In questo modo si avrà la possibilità di avere protezione brevettuale in tutti gli Stati ratificanti il TUB (Accordo Internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti).

Insieme al nuovo brevetto, il 1° giugno 2023 entrerà in funzione anche il Tribunale unificato dei brevetti, consentendo una tutela giurisdizionale unitaria per tutti gli Stati ratificanti il TUB. 

Periodo transitorio

Dal 1° marzo al 1° giugno ha inizio un periodo transitorio, detto il “Sunrise Period” durante il quale è possibile:

  1. registrarsi come rappresentante davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti;
  2. esercitare l’opzione di opt-out. 

In merito al primo punto, possono fare richiesta di registrazione come rappresentanti gli avvocati abilitati ad esercitare dinanzi ad un tribunale di uno Stato contraente[3] e i mandatari in brevetti europei abilitati ad agire dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti e che hanno le adeguate qualifiche[4].

Per quanto riguarda il punto n. 2, tale opzione è significativa in quanto si può richiedere l’esclusione dalla competenza esclusiva del nuovo Tribunale Unificato. Ciò significa che se non viene esercitata questa facoltà di opt-out, le domande di brevetto europeo e i brevetti europei concessi fino ad oggi ricadranno sotto la doppia giurisdizione (Tribunali nazionali e Tribunale Unificato) per il periodo transitorio di almeno 7 anni dalla data di inizio del funzionamento del Tribunale Unificato.


[1] Regolamento UE n. 1257/2012 e Regolamento UE n. 1260/2012.

[2] Gli Stati nei quali si può ottenere il brevetto europeo sono quelli aderenti alla Convenzione di Monaco del 1973. Attualmente sono 38 Stati.

[3] Ex. art. 48 paragrafo 1, Accordo TUB

[4] Ex. art. 48 paragrafo 2, Accordo TUB

Autore Sara Donati

Associate

Milano

s.donati@lascalaw.com

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