Il Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. lav., sent. del 16.09.2024) si è recentemente pronunciato su un caso di un infortunio in itinere riguardante una dipendente in smart working.
Nel caso in esame, nel settembre 2020, una dipendente pubblica dell’Agenzia delle Dogane ha subito un infortunio mentre si recava a piedi a scuola per prelevare la figlia, durante la sua giornata lavorativa in smart working.
La lavoratrice ha chiesto che l’incidente fosse qualificato come infortunio sul lavoro e, di conseguenza, ha presentato domanda di indennizzo all’INAIL.
Tuttavia, l’Ente Pubblico ha respinto la richiesta, sostenendo che l’evento non configurasse un infortunio in itinere, poiché non avvenuto lungo il consueto tragitto casa-lavoro, bensì durante un permesso per motivi personali.
Secondo l’INAIL, infatti, l’assenza della lavoratrice dal domicilio, luogo deputato allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, sarebbe stata dettata da esigenze personali estranee all’ambito lavorativo.
A fronte del summenzionato rigetto, la lavoratrice si è rivolta al Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso, riformando la posizione dell’ente assicurativo.
Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui il lavoratore è protetto anche quando si allontana dal luogo di lavoro per poi farvi ritorno, a condizione che l’uscita sia giustificata da pause, riposi o permessi retribuiti.
Nel caso in esame, il permesso retribuito era stato utilizzato dalla dipendente per adempiere a un dovere familiare, ovvero prelevare la figlia minore da scuola.
Il Tribunale ha quindi sottolineato che tali permessi retribuiti non sono concessi arbitrariamente, ma rispondono all’esigenza di garantire l’esercizio di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, tra cui il diritto alla famiglia, che rientra nelle tutele costituzionali.
Sulla base di tale principio, la sospensione temporanea dell’attività lavorativa per fruire di un permesso retribuito non interrompe il nesso con l’attività lavorativa stessa, in quanto essa è funzionale all’adempimento di doveri personali e familiari, anch’essi tutelati a livello costituzionale.
La decisione del Tribunale ha quindi smentito la tesi dell’INAIL, la quale riteneva che il permesso retribuito costituisse un’interruzione definitiva del legame con l’attività lavorativa, escludendo quindi la possibilità di configurare l’infortunio come infortunio in itinere.
In conclusione, nel caso oggetto di trattazione, il Tribunale di Milano ha stabilito che, poiché il permesso era stato concesso alla lavoratrice per adempiere a un compito di natura genitoriale (ossia andare a prendere la figlia a scuola), l’infortunio occorso durante tale interruzione temporanea dell’attività lavorativa è pienamente indennizzabile, trattandosi di un evento connesso all’esercizio di diritti personali fondamentali che non possono essere considerati estranei al contesto lavorativo.