Il 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL. 131/2024 che introduce rilevanti modifiche in materia di contratti a tempo determinato, interessando sia il settore privato che quello pubblico.
Tra le principali novità del Decreto spiccano le modifiche apportate all’indennità riconosciuta al lavoratore in caso di trasformazione giudiziale del contratto a termine illegittimo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Disciplina pre-riforma
Prima dell’entrata in vigore del DL 131/2024, la normativa prevedeva che, in caso di accertata apposizione del termine al contratto, il lavoratore avesse diritto al pagamento, da parte del datore di lavoro, di una indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Tale importo rappresentava il massimo risarcitorio che il lavoratore potesse ottenere quale conseguenza del pregiudizio, contributivo e retributivo, sofferto durante il periodo intercorrente tra l’illegittima cessazione del contratto e la sentenza giudiziale che trasformava il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Disciplina post-riforma
Con il DL 131/2024 è stata introdotta una rilevante novità, ossia la possibilità per il Giudice di valutare il danno effettivamente subito dal lavoratore, anche oltre il limite massimo delle 12 mensilità.
Sul punto, il nuovo testo legislativo recita testualmente: “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.”
Questo riconoscimento di un “maggior danno” consente una maggiore flessibilità nella determinazione dell’indennizzo, permettendo al Giudice di tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto e di determinare così una somma che possa riflettere più adeguatamente le conseguenze sfavorevoli subite dal lavoratore a seguito dell’illegittima apposizione del termine al contratto.
Inoltre, è opportuno sottolineare che il summenzionato DL 131/2024 ha abrogato anche il comma 3 dell’art. 28 DL 81/2015 “Jobs Act”.
Il comma sopra menzionato prevedeva che il limite massimo dell’indennizzo (12 mensilità) fosse dimezzato in caso di contratti collettivi che prevedessero l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Orbene, ad oggi questa riduzione non è più applicabile, rafforzando ulteriormente la tutela economica dei lavoratori.
Sul pubblico impiego
Per quanto attiene il settore pubblico, rimane fermo il principio sancito dal comma 5 dell’art 36 del D.Lgs 165/2001, secondo cui la violazione delle disposizioni imperative in materia di assunzioni o impiego dei lavoratori non possa determinare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le Pubbliche Amministrazione.
Tuttavia, anche nel contesto della Pubblica Amministrazione, il DL 131/2024 ha introdotto la possibilità del Giudice di riconoscere un risarcimento superiore rispetto all’indennità prevista, parametrato al reale danno subito dal lavoratore.
Pertanto, anche in questo contesto, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno, il Giudice potrà liquidare una somma maggiore rispetto all’indennità ricompresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
In conclusione, le modifiche introdotte dal DL 131/2024 segnano un cambiamento importante nella tutela dei lavoratori a tempo determinato.
Infatti, la nuova flessibilità riconosciuta al Giudice nella valutazione del danno permette un ristoro più equo e personalizzato, con un significativo potenziale deterrente per gli abusi dei contratti a termine.