21.06.2024 Icon

Gli accessi al pronto soccorso non rilevano ai fini del superamento del comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15845 del 6 giugno 2024, si è pronunciata sul tema del superamento del periodo di comporto, affermando che non rilevano a tal fine le giornate in cui il lavoratore accede al pronto soccorso.

Prima di entrare nel merito del caso in esame, è bene spiegare brevemente cosa si intenda per periodo di comporto.

Il periodo di comporto è quel periodo in cui il lavoratore, causa malattia o infortunio, non svolge la propria attività lavorativa e, durante il quale, il datore di lavoro non può procedere al suo licenziamento.

Solamente decorso tale periodo, si avrà la possibilità di recedere dal contratto, ossia di licenziare il lavoratore.

Pertanto, si può affermare che il periodo di comporto è il periodo massimo di assenze per malattia o infortunio che il lavoratore può compiere senza correre alcun rischio di licenziamento.

Quanto sopra, sebbene trovi il proprio fondamento giuridico nell’art. 2110 c.c, nella pratica è disciplinato dalla Contrattazione Collettiva, ove sono indicate le modalità di attuazione e la durata del comporto.

Nel caso oggetto di trattazione, la Corte d’Appello di Firenze confermava l’annullamento del licenziamento comminato al lavoratore per superamento del periodo di comporto.

In particolare, precisavano i Giudici di Appello, l’art 70 del CCNL Carta Industria (contratto collettivo applicato al lavoratore), nel disporre che dal computo del comporto non dovessero essere ricomprese “le assenze dovute al ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”, esclude ai fini del superamento di tale periodo anche le giornate di accesso al pronto soccorso.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal datore di lavoro dinnanzi alla Corte di Cassazione, che si è pronunciata come segue.

Gli Ermellini, rigettando il ricorso promosso dal datore di lavoro, hanno confermato l’interpretazione dell’art 70 del CCNL Carta Industria fornita dalla Corte d’Appello di Firenze.

L’argomentazione della Suprema Corte di Cassazione si basa sul contesto delineato dall’art. 70 del CCNL che, come già sopra esposto, esclude dal calcolo del periodo di comporto le assenze dovute al ricovero ospedaliero, compreso il day hospital.

In particolare, sulla base delle definizioni fornite dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017:

  • Il ricovero ospedaliero è caratterizzato da una durata di almeno 24 ore, presupponendo un pernottamento presso la struttura ospedaliera;
  • Il day hospital ha invece una durata giornaliera, senza pernottamento, realizzandosi attraverso “uno o più accessi di durata limitata anche ad una sola parte della giornata”.  

Dunque, date le definizioni di cui sopra e l’articolazione dell’art. 70 CCNL, secondo i Giudici di legittimità, sarebbe illogico escludere dal computo ai fini del comporto solamente i giorni di day hospital e non le altre ipotesi assimilabili, come ad esempio il day surgery, ove è ricompreso l’accesso al pronto soccorso.

Tale considerazione si giustifica soprattutto se si tiene conto della maggiore complessità ed invasività di alcune prestazioni rese in regime di day surgery rispetto a quelle eseguite in day hospital.

Dunque, secondo la Corte di Cassazione è evidente come la formulazione dell’art 70 del CCNL sia indice della volontà delle parti di considerare irrilevanti nel computo ai fini del comporto il tempo il cui il lavoratore è ricoverato presso una struttura sanitaria, anche solo per una giornata o una parte di essa.

Questa decisione assume particolare rilevanza in quanto sottolinea l’importanza di garantire al lavoratore la possibilità di accedere a cure mediche urgenti senza il timore di superare il limite di assenze per malattia o infortunio, rafforzando così la protezione dei diritti dei lavoratori in ambito sanitari.

Autore Federico Bonato

Associate

Bologna

f.bonato@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Lavoro e Relazioni Industriali ?

Contattaci subito