Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è occupata del tema dei diritti dei lavoratori in caso di cambio di appalto, trovandosi ad affrontare anche la questione dei poteri istruttori integrativi esercitabili d’ufficio dal giudice.
In particolare, oggetto della controversia era la sussistenza del diritto, previsto dal CCNL Cooperative Sociali, dei lavoratori della subappaltatrice ad essere assunti dalla società subentrata (come appaltatrice) nella gestione dei servizi di manutenzione e pulizia di una stazione ferroviaria.
La criticità del caso affrontato risiedeva nel fatto che i lavoratori in questione non erano dipendenti dell’appaltatrice uscente (sostituita dalla nuova impresa subentrata) ma di una terza azienda, la subappaltatrice.
Tale circostanza, rendeva necessaria la prova in giudizio dell’ulteriore rapporto contrattuale di subappalto.
Ebbene, il giudice di primo grado rigettava la domanda dei lavoratori per avere questi ultimi allegato solo le lettere di assunzione e non le prove della sussistenza del contratto di subappalto.
In secondo grado, la Corte d’Appello, utilizzando i propri poteri di integrazione del materiale probatorio e ribaltando la precedente decisione, accertava la sussistenza del suddetto contratto di subappalto e riconosceva il diritto dei lavoratori all’assunzione alle dipendenze dell’appaltatore subentrante in forza della clausola cd. sociale prevista dalla contrattazione collettiva in caso di cambio appalto.
La Suprema Corte, ritenendo pienamente condivisibile l’utilizzo da parte del giudice di secondo grado dei poteri istruttori integrativi, ha affermato che quando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine (cd. piste probatorie), il giudice ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio all’acquisizione di atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti.
Pertanto, gli Ermellini hanno confermato la decisione presa dalla Corte di merito che, una volta ricostruita la situazione contrattuale tra le società committente, appaltatrice/subappaltante, subappaltatrice e facendo buon governo delle regole processuali a sua disposizione, aveva accolto le richieste dei lavoratori.