24.05.2024 Icon

L’INPS agisce per recuperare le somme erogate a titolo di NASPI

Il 30 aprile 2024 è stata depositata la sentenza n. 11659 della Corte di Cassazione, riguardante un caso di indebito previdenziale legato alla errata percezione della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).

La sentenza è molto interessante poiché fornisce importanti chiarimenti sul tema relativo alla eventuale concorrenza di due istituti quale la pensione di vecchiaia anticipata e la NASpI, precisando l’esatta qualificazione giuridica di quest’ultima, necessaria per individuare la disciplina applicabile alle prestazioni previdenziali indebitamente percepite.

FATTI DI CAUSA

Nel caso oggetto di trattazione, un lavoratore, a seguito del licenziamento avvenuto il 22 maggio 2019, ha chiesto ed ottenuto la NASpI.

Durante il periodo di percepimento dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e nello specifico il primo settembre 2019, il lavoratore ha maturato anche i requisiti per la pensione anticipata per invalidità, della quale ha fatto richiesta e che gli è stata riconosciuta e corrisposta dal primo dicembre 2019.

Nel mentre, e sino al 31 ottobre 2019 il lavoratore ha continuato a beneficiare della NASpI.

L’anno seguente, nel mese di maggio 2020, l’INPS ha accertato che i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata erano maturati contemporaneamente alla percezione della NASPI e, pertanto, ha proceduto alla revoca della concessione dell’indennità e richiesto la restituzione degli importi erogati per i mesi di settembre e ottobre 2019.

DECISIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il lavoratore ha impugnato il provvedimento adottato dall’INPS dinnanzi al Tribunale di La Spezia.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, sottolineando la necessità di tutelare l’accipiens in buona fede che non ha fruito contemporaneamente delle due prestazioni previdenziali.

La decisione di cui sopra è stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Genova, la quale, rilevando la buona fede del lavoratore, ha sottolineato l’errore commesso dall’INPS nell’erogazione della NASpI in luogo della pensione di vecchiaia anticipata, dato che, peraltro, la prima configurava la prestazione assistenziale meno vantaggiosa.

Inoltre, la Corte d’Appello ha ricondotto la fattispecie all’interno dell’indebito assistenziale, disciplinato da regole peculiari, escludendo l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e dunque la ripetibilità della prestazione dell’INPS

RICORSO IN CASSAZIONE

L’INPS ha impugnato la decisione della Corte d’Appello, contestando l’applicazione della disciplina dell’indebito assistenziale, sostenendo che la NASpI debba essere considerata una prestazione previdenziale non pensionistica e, dunque, soggetta alla generale azione di ripetizione dell’indebito, disciplinata dell’art. 2033 c.c.

Di conseguenza, la buona fede del percettore non avrebbe dovuto impedire la ripetizione delle somme indebitamente percepite

RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli Ermellini, in totale contrapposizione alle due precedenti pronunce di merito, hanno condiviso la tesi dell’INPS, con conseguente qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale non pensionistica.

Pertanto, come ha prontamente chiarito la Cassazione, da tale qualificazione dell’istituto ne discende l’esclusione della normativa pensionistica e, nello specifico, delle norme dettate in materia di indebito previdenziale pensionistico, dato che si configurano come disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Pertanto, la fattispecie viene fatta rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina generale dell’art. 2033 c.c., con conseguente suscettibilità dell’importo erroneamente ricevuto ad essere oggetto di una domanda di ripetizione di indebito formulata dall’Ente erogante la prestazione.

La Corte ha però mitigato la portata della propria statuizione, precisando che, nelle coordinate tracciate dall’art. 2033 c.c., dovrà essere ponderata anche la tutela dell’affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebito.

IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA

Come esposto nell’incipit, la decisione in commento, che ha il merito di fornire una definitiva qualificazione giuridica alla NASpI, rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza relativa alla ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite.

Infatti, la pronuncia, sebbene confermi l’applicabilità della disciplina generale dell’indebito ex art. 2033 c.c. per le prestazioni previdenziali non pensionistiche, precisa la necessità di valutare caso per caso la buona fede del percettore.

Autore Federico Bonato

Associate

Bologna

f.bonato@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Lavoro e diritto sindacale ?

Contattaci subito