07.10.2022 Icon

Gli NFT sono o no soggetti ad IVA?

Al fine di decidere se la vendita degli NFT fosse o meno soggetta a IVA, la Direzione Generale delle imposte spagnola, e in particolare la Sottodirezione Generale delle imposte sul consumo, ha analizzato la loro natura tecnica e giuridica pervenendo ad alcune conclusioni non del tutto condivisibili, ma che senz’altro rappresentano un grande passo avanti rispetto alla generalizzata qualificazione di tali fenomeni.

Gli NFT tra beni e servizi

La Sottodirezione si è in particolare chiesta se il trasferimento di un NFT sia una fornitura di servizio, ovvero una vendita di bene.

In via incidentale e preliminare, in entrambi i casi, la Sottodirezione si è anche chiesta quale sia stato il ruolo della piattaforma di aste on line nel trasferimento dell’NFT, e cioè se questa abbia agito in nome proprio o in nome del proprietario dell’NFT. Nel primo caso si sarebbe di fronte ad una doppia consegna dell’NFT (dal proprietario alla piattaforma e poi da questa all’aggiudicatario dell’asta), nel secondo caso si sarebbe di fronte ad un’unica consegna (dal proprietario all’aggiudicatario dell’asta).

La Sottodirezione è quindi entrata nel vivo della questione chiedendosi se il trasferimento di un NFT sia in effetti qualificabile come una vendita di bene o prestazione di servizio ai fini dell’applicazione dell’IVA, e così ha rilevato:

  • Gli NFT sono certificati digitali di autenticità,
  • Esistono due asset digitali, l’NFT da un lato, e il file dell’opera a cui questo corrisponde dall’altro.
  • Nella transazione viene trasferito solo l’NFT e non il file digitale “sottostante”.
  • Gli NFT non sono valute in quanto non fungibili (nella Risoluzione V2679-21, la Direzione Generale, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, ha qualificato i bitcoin come valute per i profili fiscali).

Da tali premesse, ne deriva che la vendita di NFT è un servizio poiché «l’oggetto della transazione [ndr: della consegna] sembra consistere nel certificato digitale di autenticità che rappresenta l’NFT senza la consegna fisica del file immagine o del file digitale ad esso associato». Più in particolare, si tratterebbe di un servizio reso elettronicamente (direttiva 2006/112/CE e relativo Regolamento di esecuzione 282/2011).

Critica

A mio avviso, le conclusioni della Direzione trascurano il fatto gli NFT non sono affatto “certificati di autenticità”, non esiste infatti alcun certificatore, tantomeno un certificatore che attesti la paternità dell’opera o la proprietà della stessa (titolarità dei diritti sull’opera dell’ingegno o proprietà del file su cui è fissata una copia). Gli NFT, semmai, sono un particolare formato di documenti digitali che si atteggiano a titoli al portatore attestanti nel possessore la proprietà del file ad essi associati (e del suo contenuto). Ma anche in questo caso, come titoli gli NFT dovrebbero essere innanzi tutto qualificati come documenti dal contenuto dichiarativo, e cioè documenti contenenti una dichiarazione dell’emittente (rectius: del creatore del titolo) in ordine alla proprietà del file o dell’opera rappresentata. Gli NFT, invece, circolano come meri supporti digitali “unici” che non contengono alcuna dichiarazione, ma un mero “codice univoco” (digest) corrispondente ad un file caricato altrove. In tale prospettiva, un NFT potremmo definirlo criptomateria o materia virtuale, poiché proprio come la materia reale costituisce il sostrato (rivale, ancorché digitale) sul quale sono tracciati dei segni.

Cosa rappresentino quei segni da un punto di vista giuridico (siano cioè una dichiarazione dispositiva di diritti, una manifestazione dell’attività creativa di un’artista, un bene virtuale non tutelato dal diritto d’autore, ecc.) e tutt’altra questione.

Autore Francesco Rampone

Lateral Partner

Milano

f.rampone@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Information Technology ?

Contattaci subito