La scelta di Facebook di oscurare la pagina di Casapound (Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia) dall’omonimo social network ha scatenato molte polemiche che giustamente si sono appuntate sul presunto diritto del colosso in Menlo Park di decidere chi possa accedere ai suoi servizi. È intervenuto il Tribunale di Roma ordinando l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione e del profilo personale di Davide Di Stefano, suo amministratore.
È senz’altro presto per prendere una posizione sulla faccenda, assai più complessa di quel che appare ad una prima analisi, ma è d’obbligo analizzare la decisione da una prospettiva di diritto per fare chiarezza sulle motivazioni addotte e immaginare altri approcci solutori. Di sicuro, ad oggi non siamo di fronte ad una decisione storica o dirompente, come sostenuto da alcuni (es.: qui), ma fin qui ancora nell’ambito della normale amministrazione della giustizia.
Il Tribunale di Roma, infatti, ha emesso la sua ordinanza sulla base di ragioni meramente contrattuali, poiché la fattispecie è stata inquadrata nell’ambito della presunta violazione delle Condizioni d’uso del social network, senza manifestare in modo compiuto l’intenzione di invocare istituti di diversa natura o ordine.
Il timido richiamo nel provvedimento ai principi costituzionali sembra addirittura improprio: «il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente» (enfasi aggiunta).
Da un lato si ritiene quindi che Facebook rivesta una «speciale posizione», senza spiegare quale. Dall’altro, si sottolinea che tale posizione (status?) imponga all’azienda il rispetto di non meglio specificati «principi costituzionali». Sebbene si sia in una fase a cognizione sommaria, non avrebbe guastato maggiore chiarezza, senza contare che il rispetto dei principi costituzionali, quali essi siano, non può essere esclusivo appannaggio di Facebook, ma di tutti gli operatori economici.
A me pare che, benché inespresso, il Giudice abbia voluto accennare al ruolo predominante che Facebook riveste nel panorama della comunicazione on line, sicché la sua scelta, arbitraria o meno che sia, di cancellare contenuti o interi account, incide di fatto sulla libertà di espressione e sul diritto di essere informati, comprimendoli o comunque rimettendo decisamente e pericolosamente la loro tutela ad un soggetto privato (circostanza questa inaccettabile, tanto più alla luce dell’annuncio di Mark Zuckerberg di qualche mese fa di istituire un c.d. Oversight board, organo avente funzioni giudicanti e sanzionatorie degli utenti).
Che questa fosse l’intenzione sottesa all’ordinanza, si evince da un paio di passaggi: «il servizio Facebook è utilizzato da oltre 2,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i quali il sito web www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet: nessun dubbio pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook nell’ambito dei social network».
E ancora: «il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento»
La parola magica che sembra aleggiare e fare capolino in ogni riga, ma mai pronunciata, è monopolio (o quasi-monopolio). In una prospettiva di tutela dell’utente dalla posizione monopolistica di Facebook, il provvedimento non avrebbe dovuto richiamare continuamente le Condizioni d’Uso e gli Standard della Community. Il punto non è infatti il rispetto di regole pattizie, peraltro disposte in modo unilaterale dal provider, ma il rispetto dell’art. 21 Cost.
Ma non solo. Se vogliamo riconoscere che la dimensione virtuale non è in antitesi, ma anzi può essere una nuova espressione della libertà di associazione e riunione dei cittadini, le potenzialità aggregative dei social network e la condotta dei loro gestori devono essere scrutinate anche alla luce degli artt. 2, 17 e 18 Cost.!
Facebook ha promosso reclamo avverso l’ordinanza qui in commento. Daremo conto degli esiti non appena il Collegio si pronuncerà.
Trib. Roma, 12 dicembre 2019, n. 59264Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com
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