Nonostante il D.Lgs. 35/2017, in recepimento della Direttiva Barnier (2014/26/UE), abbia finalmente liberalizzato anche in Italia il mercato delle collecting, la SIAE coltiva ancora «l’idea di un sistema chiuso ancorato a logiche monopolistiche»[1].
Tale prospettiva, già applicata al diritto d’autore con la “guerra” contro Soundreef[2], è oggi estesa anche al mercato della copia privata e sostenuta pervicacemente contro Videorights, società indipendente ad alto tasso tecnologico, mandataria di produttori e autori, che da anni conduce una battaglia pressoché solitaria a difesa della concorrenza e del diritto di offrire i propri servizi a parità di condizioni con gli altri operatori del mercato.
Ora, finalmente, la parola passa all’AGCM.
Il diritto conteso
Ogni volta che compriamo un «apparecchio o supporto di registrazione video» (un CD-V, un videoregistratore, ma anche un moderno decoder satellitare o uno smartphone) una componente del prezzo di vendita finale è il c.d. compenso per copia privata (CCP) ex art. 71-sexies della Legge Diritto Autore n. 633/1941 (LDA). Tale compenso è pagato direttamente alla SIAE, a monte della vendita al consumatore, dal fabbricatore o dall’importatore dell’apparecchio o supporto. La misura del compenso è determinata periodicamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Ai sensi dell’art. 71-octies LDA, l’ammontare dei compensi incassati dalla SIAE[3], sono poi da questa ripartiti, «anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative» (AC), per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori (AIE).
Qui sotto, uno schema riassuntivo della sorte dei CCP.
I dubbi di interpretazione
L’art. 71-octies solleva alcuni dubbi interpretativi. In particolare, cosa vuol dire che la SIAE provvede a ripartire il CCP[4]?
A1. Deve essa solo stabilire i criteri per il riparto del CCP, oppure
A2. deve provvedere anche alla distribuzione dei compensi determinati secondo tali criteri (c.d. riparto materiale)?
E ancora, l’inciso per cui SIAE provvede al riparto «anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative», vuol dire che SIAE:
B1. deve avvalersi di tali associazioni oppure, meno vincolativamente
B2. può avvalersi di esse[5]?
E soprattutto, SIAE si avvale delle AC:
C1. per la determinazione dei criteri e null’altro (A1), o
C2. anche per la liquidazione e distribuzione agli aventi diritto (A2)?
Potranno sembrare quesiti di poco conto, ma la cui soluzione ha profonde conseguenze sul piano dell’effettiva concorrenza nell’attività di gestione dei diritti d’autore e connessi.
Ebbene, appare sorretta da valida motivazione la lettura per cui la SIAE debba (o possa) ricorrere alle AC solo per la fase di determinazione dei criteri di riparto (A1) e non anche per la successiva fase di distribuzione (A2). Le AC, infatti, sono teoricamente portatrici di interessi diffusi, non hanno scopo di lucro e sono espressione di una determinata categoria. Paiono quindi essere i soggetti più idonei per supportare SIAE nel sul compito legale di stabilire i criteri di riparto del CCP nell’interesse degli aventi diritto.
Stabiliti i criteri di riparto, tuttavia, il CCP dovrebbe essere versato direttamente da SIAE agli aventi diritto o alle collecting loro mandatarie (C1). Non ha infatti alcun senso demandare tale compito alle AC allorché il mercato offre la possibilità agli aventi diritto di rivolgersi anche ad altre collecting costituite in forma commerciale (le cc.dd. Entità di Gestione Indipendente, secondo la definizione del D.Lgs. 35/2017, art. 2, comma 2)[6].
Come viene oggi (dis)applicato l’art. 71-octies
Innanzi tutto la SIAE riconosce come «associazioni di categoria maggiormente rappresentative» solo ANICA (associazione dei produttori di opere cinematografiche), APA (associazione dei produttori di fiction televisive) e Univideo (associazione degli editori audiovisivi su media digitali e online). Con tali associazioni ha stipulato un paio di accordi nel 1993 e 1998 (vecchi quindi di oltre venti anni) con i quali si è impegnata a trasferire loro i due terzi dei CCP spettanti ai produttori video.
Va sottolineato che la scelta di SIAE di trattare solo con le suddette AC è stata determinata da circostanze contingenti. Esse, infatti, erano le associazioni di categoria allora esistenti che si proposero naturalmente come uniche interlocutrici di SIAE per la ripartizione del CCP. Da allora, tuttavia, benché il mercato sia cambiato e soprattutto la Direttiva Barnier abbia imposto la liberalizzazione del settore, SIAE non ha mai ammesso nuove AC alla riscossione del CCP, né ha mai formulato i criteri di riparto del CCP stesso, allo stato attuale fissati solo in via pattizia nei menzionati accordi del 1993 e del 1998[7].
Insomma, per mere ragioni storiche, SIAE ancora a tutt’oggi versa i compensi raccolti dagli importatori e dai fabbricatori esclusivamente ad ANICA, APA e Univideo (c.d. ripartizione primaria) secondo le percentuali loro attribuite dagli accordi degli Anni 90[8]. Questo ristretto “club” di AC provvede poi, secondo propri criteri (c.d. ripartizione secondaria), a liquidare i CCP ricevuti da SIAE ai propri iscritti e agli iscritti di altri soggetti aggregatori di interessi, tra cui Videorights. Questa, pertanto, paga una commissione alle sue concorrenti per un servizio (la riscossione da SIAE e la ripartizione secondaria) che gli viene imposto a condizioni inique, e che vorrebbe essere libera di offrire direttamente ai propri mandanti.
L’effetto di questa prassi, accostata al fatto che SIAE non ha ancora dato attuazione all’art. 71-octies stabilendo i criteri di ripartizione primaria, è che gli iscritti a Videorights scontano un doppio aggio: quello applicato da SIAE alle AC e quello applicato dalle AC a Videorights. Ciò, di fatto, mette quest’ultima fuori mercato, e con essa qualsiasi altro operatore che volesse fornire servizi di gestione della copia privata video in regime di libera concorrenza. Non a caso l’AGCM, nel suo parere del 2 gennaio 2020, ancora una volta «auspica che le osservazioni sopra svolte [ndr: in ordine al diritto di partecipazione di tutte le collecting alla ripartizione primaria] possano contribuire a superare le criticità concorrenziali individuate nella gestione del CCP settore video, di modo che anche questo comparto sia incentivato – a beneficio dei consumatori, ovvero degli aventi diritto – il corretto sviluppo di dinamiche competitive e, quindi, un miglioramento dell’offerta dei servizi di gestione» (p. 5).
Conclusioni
Videorights sta portando avanti una battaglia in nome del libero mercato e della sana competizione che avrà ricadute positive per tutti gli aventi diritto in termini di trasparenza, efficienza e somme riscosse[9]. Il percorso, tuttavia, non è facile poiché le attuali AC non rinunceranno facilmente alle posizioni di vantaggio consolidate in anni di rapporto esclusivo e privilegiato con SIAE.
È venuto però il momento di superare tutti i riflessi negativi di alcune pratiche anticoncorrenziali che ancora dominano il mercato della gestione dei diritti d’autore e connessi in Italia incidendo in termini negativi sulla qualità dei servizi offerti dalle collecting e sul benessere dei consumatori (p. 27 del provvedimento AGCM in commento).
I tempi sono maturi, le cose stanno cambiando e nuovi soggetti si affacciano sul mercato dotati di competenza, tecnologia e spirito imprenditoriale.
Tocca all’AGCM ora fare la sua parte.
Delibera AGCM di avvio istruttoria nei confronti di SIAE, ANICA, APA e Univideo, Provvedimento n. 28548Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com
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[1] Così il provvedimento in commento. È dal lontano 2014 che la SIAE resiste alle moderne istanze della direttiva Barnier (vedi Trib. Milano 2014 e mio commento in questa rivista, SIAE: un monopolio anacronistico). Né il parere dell’AGCM del 2016 (qui) è servito un granché (mio commento, in ilSole24Ore, Anche l’antitrust dice no al monopolio Siae: l’apertura del mercato è inarrestabile).
[2] In alcune fasi salienti delle dispute giudiziarie di SIAE/Soudreef ho approfondito le diverse posizioni espresse dalle due parti, spero con sufficiente distacco (propongo due contributi di diverso orientamento, in questa rivista, SIAE vs. Soundreef: la parola passa alla CGUE e Passa a Soundreef e… paga doppio!).
[3] L’intero ammontare è in prima battuta diviso tra compensi audio e compensi video nella misura, rispettivamente, del 51% e del 49%.
[4] Così recita il comma 3 dell’articolo: «Il compenso di cui all’articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93».
[5] Se SIAE “debba” o “possa” non ha forse molto rilievo; dovrebbe però quantomeno chiarire in base quali parametri oggettivi identifica le AC con cui interloquire. L’importante è tuttavia che non escluda in fase consultiva anche le altre collecting presenti sul mercato, circostanza non esclusa dalla norma. Una buona prassi – peraltro già adottata da SIAE per la ripartizione del CCP audio – prevede infatti la periodica partecipazione ad un tavolo congiunto di tutte le collecting per la determinazione dei criteri. Non si comprende perché ciò non sia fatto anche per il CCP video (vedi anche parere MiBACT del 27 marzo 2019, pp. 8-9). Né pare un ostacolo alla partecipazione delle EGI alle attività di riparto e distribuzione del CCP l’art. 8.4 del D.Lgs. 35/2017 allorché esclude dall’assoggettabilità della Direttiva Barnier la mera attività di «distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi».
[6] Tale interpretazione è avvalorata dall’opinione espressa nel parere MiBACT del 27 marzo 2019 (p. 9) e dalla determina AGCOM del 27 nov. 2018 (p.7). Essa, peraltro, consente di superare il dettato dell’art. 71-octies che fa riferimento solo ad «associazioni» e non più in generale alle collecting (ovvero agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente). Di avviso contrario è Cass. 15402/2013 che intende i due momenti (“A1-determinazione dei criteri” e “A2-distribuzione dei compensi”) rimessi cumulativamente alle sole AC. Si tratta tuttavia di pronuncia con motivazione non esente da critiche e, comunque, antecedente alla direttiva Barnier e che quindi sconta, quantomeno, una interpretazione della LDA in una prospettiva monopolistica.
[7] Secondo l’accordo del 1993, SIAE versa ad Univideo l’intero ammontare della quota riservata ai produttori di videogrammi. Quanto alla quota riservata per legge ai produttori di opere audiovisive, in forza dell’accordo del 1998 SIAE versa il 60% ad ANICA, il 30% ad APA e il 5% lo deposita in un conto di oscillazione intestato ad entrambe che viene utilizzato per attribuire il CCP a seconda delle fluttuazioni dei repertori di rispettiva competenza negli anni di riferimento di ciascuna singola ripartizione.
[8] Va sottolineato che tali accordi (quello del 1998, in particolare) non stabiliscono alcun criterio di riparto, né selezionano le informazioni e i processi decisori alla base delle scelte compiute.
[9] Nel 2019, i mercati relativi alla gestione del CCP, comprensivi sia del settore audio che video, rappresentano un valore di circa 130 milioni di euro annui (Cfr. Rendiconto di gestione esercizio 2019, spec. pag. 18; disponibile sul sito web SIAE). Secondo le stime di Videorights, circa il 60% di tale raccolta è riconducibile al settore audio e il restante 40% al settore video; pertanto, per il 2019, il CCP settore audio è pari a circa 78 milioni di euro e quello relativo al settore video è pari a circa 52 milioni di euro.