La Data Stampa S.r.l. e l’Eco della Stampa S.p.A. nel 2013 hanno citato in giudizio la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) per chiedere al giudice di accertare se la loro storica attività di rassegna stampa a favore di enti pubblici e grandi gruppi privati, compiuta senza pagamento di licenza alcuna, sia o meno legittima in forza delle eccezioni disposte dalla legge sul diritto d’autore.
In accoglimento dei precedenti di Cassazione e dell’interpretazione della CGUE dell’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE, il giudice capitolino ha ritenuto legittima l’attività delle attrici. Vediamo perché.
Nella fattispecie entrano innanzi tutto in gioco l’art. 65 e 101 LDA che è utile riportare.
Art. 65. “1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato. 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato”
Art. 101: “1. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. 2. Sono considerati atti illeciti: […] b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”
Dalla mera interpretazione letterale delle norme sopra citate si evince che sono consentite le rassegne stampa se, alternativamente: (i) si indichi la fonte, la data e il nome dell’autore e la riproduzione non sia stata espressamente riservata; (ii) si soddisfi un’esigenza di diritto di cronaca; (iii) siano rispettati gli usi onesti in materia giornalistica, tali non essendo la riproduzione sistematica a fine di lucro.
- Riproduzione riservata
Il primo comma dell’art. 65 LDA non pone particolari difficoltà interpretative. Esso si riferisce evidentemente ad attività svolta da soggetti concorrenti (“possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali“) ed esclude quindi che le condizioni espresse (citazione della fonte, data e autore) legittimino anche le rassegne stampa che sono ontologicamente un prodotto diverso (così la sentenza in commento). Va sottolineato, infatti, che trattandosi di norma che deroga alla disciplina generale, va interpretata in modo restrittivo.
Tuttavia, la nozione di comunicazione al pubblico, richiamata dalla norma, pare escludere a fortiori che, qualora non vi sia tale comunicazione al pubblico, non occorra neanche rispettare le condizioni di liceità, cioè si possa procedere ad una rassegna stampa se i destinatari non sono la generalità del pubblico (diffusione), ma soggetti determinati (comunicazione), tipicamente i clienti dell’agenzia.
- Riproduzione o comunicazione a fini di cronaca
Per quanto riguarda il secondo comma dell’art. 65 LDA vale quanto detto per il primo in ordine al concetto di comunicazione che, generalmente, non si adatta alla rassegna stampa svolta dalle attrici. Va aggiunto, poi, che la disposizione fa riferimento a materiale protetto che di per sé costituisce “fatto di cronaca”, come ad esempio il discorso di un politico o un manifesto di programma elettorale. Nulla c’entra quindi con la selezione e riproduzione di articoli aventi un tema comune.
- Gli usi onesti in materia giornalistica
L’art. 10 della Convenzione di Berna così dispone: “Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”.
La Convenzione, quindi, all’evidente scopo di promuovere il fondamentale diritto di informare ed essere informati, riconosce in via generale il principio della liceità delle rassegne stampa, riconosce cioè che esse, pur senza previo consenso dei autori ed editori, siano lecite, sempreché si citi la fonte e si rispettino limiti dei buoni usi e della non eccedenza.
Stesso tenore ha l’art. 101 LDA, il quale ritiene illecita espressamente solo la sistematica riproduzione di informazioni e notizie (non di articoli), evidentemente radicando ancora l’illegittimità della condotta – come già fa l’art. 65 LDA – su un terreno concorrenziale, che non riguarda il rapporto tra editori di giornali e di rassegne stampa.
ConclusioniRapporto concorrenziale, comunicazione al pubblico e scopo di lucro sembrano essere gli elementi cardine che legittimano o meno l’attività di rassegna stampa. Se sussistono, le rassegne stampa sono illegittime, negli altri casi, si applica l’eccezione dell’art. 101 LDA in una interpretazione conforme all’art. 10 della Convenzione di Berna.
Tale lettura pare essere condivisa dalla Cassazione (Cass. 20 settembre 2006, n. 20410): “La norma suddetta [ndr. l’art. 101 LDA] definisce illecito, dunque partecipe della natura dell’atto di concorrenza preso in considerazione dall’art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall’editore dell’opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”.
Come si legge, si tratta di un caso in cui la rassegna stampa era comunicata al pubblico (indifferenziato) e svolta con scopo di lucro.
Tribunale di Roma 18 gennaio 2017 (leggi la sentenza)
Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com
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