11.09.2023 Icon

Quali tutele per il copyright della voce?

L’intelligenza artificiale è in grado di simulare con un altissimo grado di fedeltà la voce di performer celebri e non, al punto tale da indurre a credere che si tratti di nuovi clip originali degli stessi. Tale pratica solleva questioni sia in punto di diritti personalissimi dell’individuo che in merito alle violazioni dei diritti d’autore.

La tutela giuridica della voce presenta aspetti peculiari. Indubbiamente la voce è espressione della personalità dell’individuo e quali diritti fondamentali sono tutelati dagli artt. 6-10 del codice civile, 96-97 della legge sul diritto d’autore e sia anche dall’ art. 2 della Costituzione. Pertanto, chiunque ha il diritto di vietare o autorizzare lo sfruttamento del suo nome, della sua immagine e della sua identità.

Trattandosi di dati personali questi sono tutelati ai sensi dell’art. 4 del GDPR. Il Garante privacy ha da tempo precisato quale sia l’ambito dei dati personali, stabilendo che gli stessi comprendono “le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica identificata o identificabile”, quale è la voce.

Così, sia le norme generali del codice civile che la normativa in materia di trattamento dei dati personali richiedono un espresso consenso del titolare dei diritti che sia precedente all’utilizzazione dei segni distintivi della personalità. Quanto al consenso, il GDPR specifica che questo debba essere esplicito ed informato, ovvero avvenire mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato esprime un consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile.

È necessario sottolineare, in via generale, che gli illeciti relativi all’utilizzo non autorizzato della voce implicano che quella voce sia riconoscibile e riconducibile/attribuibile a una persona precisa.

In tema di diritti di autore violati, di recente alcune case discografiche hanno richiesto la rimozione dalle piattaforme di streaming musicale di brani prodotti mediante l’intelligenza artificiale che replicavano la voce di interpreti famosi, facendo leva sulla violazione dei diritti d’autore di loro titolarità.

Seppur l’ordinamento italiano non conosca un vero diritto alla voce, né la conseguente illiceità di sue imitazioni non autorizzate, contrariamente a quanto accade per il nome o per l’immagine, la giurisprudenza ha esteso la tutela ai cosiddetti “elementi evocativi della personalità o dell’attività di un artista”, quali la voce e il caratteristico timbro vocale di un cantante, su tutti si veda il caso “Branduardi” (Tribunale di Roma 05/12/1993).

In conclusione, non solo gli attori ma anche i doppiatori o persone comuni potranno opporsi all’utilizzazione della propria voce senza il loro consenso nelle opere realizzate dall’intelligenza artificiale,  fermo che la relativa cessione dei diritti,  pur nel caso in cui il suono vocale del loro recitativo venga riprodotto o generato attraverso applicazioni digitali senza il loro intervento, dovrà avvenire attraverso accordi che liquidino agli aventi diritto il corrispettivo dovuto e, per ogni successiva utilizzazione, l’adeguata e proporzionata remunerazione stabilita per legge.

Autore Roberto Plebani

Trainee

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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