20.11.2023 Icon

Il diritto d’autore apre le porte al format dell’App

La sezione specializzazione in materia di impresa del Tribunale di Torino si è pronunciata sul tema del plagio del format di un contest online, riguardante nel caso di specie la realizzazione di una app per smartphone.

La parte attrice, colei che ha concepito e realizzato l’app “YGame” conveniva in giudizio la Football Club S.P.A. chiedendo di accertare la natura di opera dell’ingegno del prodotto denominato “YGame” ed il plagio del format dell’opera stessa compiuta dalla convenuta con la realizzazione del prodotto denominato “YOFC-LEAGUE”. Inoltre, chiedeva di accertare la condotta anticoncorrenziale della convenuta in ordine alla pedissequa imitazione del prodotto “YGame”.

L’ app “YGame” era volta a consentire l’interazione tra squadre di calcio ed i loro tifosi attraverso un quiz contest sulle performance e trivia su calciatori e pronostici delle partite e sulla stessa linea si sviluppa anche “YOFC-LEAGUE”.

In un contesto giuridico in continua evoluzione, la sentenza del Tribunale di Torino sulla causa instaurata da parte attrice, sviluppatrice dell’app “YGame”, e la Football Club S.P.A., ha aperto a nuove prospettive sulla tutela dei format digitali nel diritto d’autore. La sentenza n. 3872 del 2023 del Tribunale di Torino ha marcato un punto di svolta.

Infatti, seppur abbia respinto le richieste della parte attrice, il Tribunale ha riconosciuto che i format telematici possono essere oggetto di tutela ai sensi del diritto d’autore, purché contengano un nucleo creativo originale ed il format in sè sia espresso e rappresentato in termini formalmente specifici.

Tale impostazione tra origine dai criteri di accesso alla tutela del diritto d’autore del format Tv, così come espresso dallo stesso Tribunale, i format televisivi possono dirsi suscettibili di tutela come opere dell’ingegno, a condizione che contengano un nucleo creativo originale dotato di novità̀ e siano caratterizzati da compiutezza espressiva (in tal senso, v. Trib. Roma 18/01/2017). Inoltre, lo stesso Tribunale, evidenzia come la giurisprudenza di merito, ai fini della tutela come opera dell’ingegno, il format televisivo deve presentare quali elementi essenziali un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi e deve essere esposto in termini formali sufficientemente specifici, con indicazioni immediatamente traducibili in pratica, senza bisogno di ulteriori integrazioni di livello generale ma solo di quelle necessarie alla realizzazione completa del programma (cfr. Trib. Roma 12/01/2019, Trib. Roma 07/02/2011, 03/03/2011, Trib. Bari n. 1307 del 09/03/2016).

Alla luce dell’utilizzo di tali categorie, molto stringenti, nel caso dell’app YGame la mancanza di una descrizione dettagliata degli elementi costitutivi del carattere creativo ha portato alla reiezione delle pretese della parte attrice, pur lasciando aperta la porta dell’estensione della tutela del format anche in ambito telematico, considerata l’evoluzione tecnologica che ha riguardato i media.

Autore Roberto Plebani

Trainee

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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