04.10.2021 Icon

Danno non patrimoniale e diritto d’autore: facciamo il punto

In recenti contributi in questa Rivista abbiamo affrontato il tema del danno non patrimoniale in ambito GDPR[1]. Questa volta parliamo di danno non patrimoniale in tema di diritto d’autore in occasione della pubblicazione di una recente ordinanza della Cassazione. Vedremo che i principi devono essere i medesimi, ancorché ancora le corti (anche di legittimità) fatichino a tracciare un solco unico in cui collocare e distinguere i concetti di “danno morale” e “danno non patrimoniale”. Ma andiamo con ordine.

Diritto morale e danno morale

Il tema di diritto d’autore si distingue il diritto materiale (o anche detto patrimoniale) e il diritto morale. Il primo, di cui agli artt. 12 e ss. LDA, è il diritto esclusivo dell’autore di «utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo». Il secondo, di cui agli artt. 20 e ss. LDA, è il diritto di «rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa»[2].

Già a questo punto possiamo vedere dove hanno origine molti fraintendimenti sugli istituti giuridici in parola. Non esiste infatti alcuna correlazione diretta tra diritto patrimoniale e danno patrimoniale, così come non esiste tra diritto morale e danno morale. Sono concetti diversi: la lesione del diritto materiale può procurare all’autore un danno morale (si pensi alla sofferenza che potrebbe subire un autore per la pubblicazione abusiva della sua opera in un conteso che non riflette le sue idee politiche o religiose), così come la lesione del diritto morale può procurare all’autore un danno patrimoniale (si pensi alle occasioni di ingaggio che un autore perde per via del fatto che l’opera è stata pubblicata senza la corretta attribuzione di paternità a costui).

Danno morale e danno non patrimoniale

Spesso utilizzati come sinonimi, tali non sono.

Il danno morale è il c.d. pretium doloris, la sofferenza dell’anima che subisce la vittima di una condotta illecita altrui. In tale prospettiva, il danno morale può essere fonte sia di danno patrimoniale (si pensi alla indisponibilità lavorativa dovuta da una crisi nervosa generata nell’autore da una condotta plagiaria) che di danno non patrimoniale (il dolore in sé, le conseguenze biologiche, il peggioramento della qualità della vita sociale o di relazione provocate dal turbamento interiore[3]).

Insomma, il danno morale è una sub specie del danno non patrimoniale. Ma, con riguardo al danno patrimoniale si pone, nella catena causale, a monte. I due concetti sono infatti ontologicamente differenti: il primo (il danno morale) è la lesione del bene protetto (l’aver compromesso la mia serenità – danno evento), il secondo è la voce “contabile” di risarcimento monetario domandato dalla parte lesa e liquidato dal giudice (danno conseguenza).

Risarcibilità del danno morale, sub specie del danno non patrimoniale.

Veniamo quindi al tema affrontato dalla ordinanza in commento.

I giudici hanno in via principale affrontato la questione del risarcimento del danno patrimoniale liquidato con il criterio dalla retroversione degli utili e del prezzo del consenso. Su questi punti la decisione fornisce una completa panoramica delle tesi in campo, sviscerando ogni aspetto, e per questo merita senz’altro di essere letta con attenzione[4].

Quanto invece alla componente non patrimoniale, che qui ci interessa, il danno può essere preteso ex art. 158 LDA, per lesione dei diritti materiali, ed ex 168 LDA, per lesione dei diritti morali. Su tale aspetto i giudici si sono tuttavia limitati a poche righe:

«la violazione di un diritto di esclusiva, che spetta all’autore ai sensi dell’art. 12 I. aut. – analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale – costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione: la quale, peraltro, resta necessaria, posto che la presunzione circa l’esistenza del danno opera in merito all’an debeatur, non anche all’entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario»[5].

La Corte, in sostanza, riprendendo quanto già deciso in numerose altre sentenze, sostiene che in caso di lesione del diritto morale d’autore, il danno morale è sempre presunto, ma non per questo è altresì liquidato dal giudice, ancorché in via equitativa[6]. A quest’ultimo, infatti, devono essere forniti elementi minimi di valutazione, in difetto dei quali pur riconoscendo l’esistenza del danno morale, non può che essere ritenuto di entità lieve, al di sotto della soglia di tolleranza imposta dal principio di solidarietà dell’art. 2 Cost..

Riassumendo

La lesione del diritto d’autore, tanto nella sua componente materiale che morale, può produrre un danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (nella specie, si tratterà quasi certamente di un danno morale). Entrambe queste poste di danno vanno provate, fatta eccezione per il danno morale allorché sia stato violato il diritto morale d’autore. In tal caso, infatti, il danno morale si considera in re ipsa. E tuttavia occorre dimostrare che la sofferenza sia stata di una certa entità tale da superare una soglia minima di gravità della lesione[7] e consentire al giudice di procedere, con obiettivi elementi di valutazione, alla liquidazione in via equitativa.

In altri termini, ancorché nel caso della lesione del diritto morale d’autore il danno sia in re ipsa, il giudice non può procedere alla liquidazione senza che il danneggiato abbia fornito elementi minimi di quantificazione[8].

Cass., Sez. I, Ord., 29 luglio 2021, n. 21833

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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[1]Privacy e danno non patrimoniale. Anzi no, danno immateriale! 25 gen. 2021 (qui); Privacy: quel vizio di chiedere i danni non patrimoniali senza motivo, 20 sett. 2021 (qui), con infografica (qui).

[2] Completano il quadro dei diritti morali, il diritto di rilevazione del nome (ovvero il diritto dell’autore anonimo o pseudonimo di “uscire allo scoperto” – art. 21 LDA) e il diritto di inedito (ovvero il diritto degli eredi dell’autore di pubblicare opere inedite – art. 22 LDA).

[3] I tre casi enunciati (dolore interiore, lesione fisica, peggioramento delle relazioni – più comunemente noti, rispettivamente, come danno morale, danno biologico e danno esistenziale) non sono necessariamente autonome voci di danno che vanno tra loro sommate, ma, come insegnava un orientamento giurisprudenziale, parametri valutativi da considerare unitariamente per la liquidazione del danno (cfr. le note sentenze gemelle delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, nn. 26972-26975). Tale indirizzo è poi mutato con Cass., n. 18641/2011, forte anche delle disposizioni del D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali) e del D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 (Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice). Tali provvedimenti prevedono infatti la liquidazione del danno non patrimoniale cumulando a fini risarcitori le voci tipizzate come danno biologico e danno morale. La Corte, pertanto, non potendo prescindere da tale fonte normativa, ha riconosciuto definitivamente al danno morale una sua autonomia rispetto alle altre poste di danno non patrimoniale (segnatamente, quello biologico).

[4] Coeva alla decisione in commento, segnalo, sulla medesima questione della liquidazione dei danni patrimoniali, ma per lesione del diritto di brevetto, Cass. (ord.) 29 luglio 2021, n. 21833. V. anche Cass. 5 aprile 2011, n. 8730, Soc. Media 2001 e altra c. New Hampshire Consultores e Serviços LDA, con nota di P.Pardolesi, in Il Foro It., Vol. 134, No. 11, pp. 3067 ss.

[5] I giudici riprendono le parole di Cass. 11225/15.

[6] Cfr. Cass 7971/99; Cass 3672/01; Cass 8730/11, nonché Cass. 11225/2015 cit.

[7] Abbiamo visto, a proposito del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla tutela dei dati personali (Privacy: quel vizio di chiedere i danni cit., qui) che tale danno – a differenza del diritto morale d’autore – non sussiste “in re ipsa” poiché il danno risarcibile non si identifica con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur queste possono essere provate anche attraverso presunzioni (Cass. 19434/19 e Cass. 292016/19). Occorre insomma che via sia una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni di legge. Solo un danno che offende in modo sensibile il soggetto passivo della condotta merita ristoro (Cass. 17382/2020) il cui accertamento che è ovviamente prerogativa esclusiva del giudice del merito.

[8] Il tema del danno morale in re ipsa è anche sostenuto in tema di lesione del diritto su disegni e modelli, prescindendo tuttavia da ogni considerazione sul quantum. V. in questa Rivista, Non pestarmi i piedi, commento a Tribunale di Milano, 12 aprile 2017, n. 4180. Il tribunale ha però sostenuto che il danno non patrimoniale possa essere liquidato in misura percentuale (40%) rispetto a quello materiale(!).