29.06.2020 Icon

Caso Brompton – la Corte di Giustizia si pronuncia sulla tutela del noto modello di bicicletta pieghevole

A inizio del corrente mese, la Corte di Giustizia Europea si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante il noto modello di bicicletta pieghevole, Brompton.

La decisione rientra del procedimento C 833/18, che vede contrapposti, da una parte, il creatore del sistema di piegatura per biciclette, con l’impresa produttrice Brompton Bicycle Ltd e, dall’altra, la società coreana Get2Get che produce biciclette analoghe, accusata di violazione dei diritti d’autore.

Il modello di bicicletta pieghevole in questione è stato creato nel 1975 con la particolare caratteristica di poter assumere tre posizioni: posizione piegata, posizione aperta e stand by, ovvero una posizione intermedia che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno. La Brompton Ltd. Aveva poi richiesto e ottenuto un brevetto su questo meccanismo di piegatura della bicicletta.

Successivamente la società coreana Get2Get iniziava a produrre e commercializzare una bicicletta pieghevole, denominata Chedech, che aveva un aspetto molto simile alla bicicletta Brompton e presentava anch’essa un meccanismo di piegatura a tre posizioni.

Nonostante nel mentre il brevetto della bicicletta Brompton fosse divenuto di dominio pubblico, il creatore di questa, insieme alla Brompton Ltd., citava in giudizio la società coreana lamentando che le biciclette Chedech violavano il diritto d’autore detenuto dalla Brompton Ltd. e i diritti morali dell’autore del modello, e chiedeva la cessazione di ogni attività lesiva ed il ritiro del prodotto dal mercato.

Nel procedimento principale, la Get2Get, da parte sua, sosteneva che l’aspetto della propria bicicletta derivasse dalla soluzione tecnica di piegatura utilizzata per la sua produzione e sottolineava che, ad ogni buon conto, il brevetto per la tecnica di piegatura a tre posizioni della Brompton Ltd., era ormai estinto.

La questione che ha indotto il giudice del rinvio a rivolgersi alla Corte di Giustizia è quella di stabilire se una bicicletta, il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto, possa essere qualificata come opera suscettibile di protezione mediante diritto d’autore. In particolare, veniva chiesto alla Corte se tale protezione debba essere esclusa nel caso in cui la forma dell’oggetto sia “necessaria per pervenire a un risultato tecnico” e quali criteri debbano applicarsi ai fini di tale valutazione.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2 e 5 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Si chiede sostanzialmente se tali previsioni debbano essere interpretate nel senso che la protezione ai sensi del diritto d’autore da queste prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La sentenza in esame si concentra inizialmente sulla nozione di “opera” e ricorda che questa si compone di due elementi.

Innanzitutto, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Tuttavia, ai sensi di una giurisprudenza costante, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire un’opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d’autore.

Il secondo elemento, invece, richiede che sussista un’espressione di tale creazione. La nozione di “opera” di cui alla Direttiva 2001/29 implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività.

Date queste premesse, la Corte riconosce subito che la bicicletta Brompton sia identificabile con sufficiente precisione e obiettività, e passa quindi all’analisi del primo elemento.

Nel caso di specie, è vero che la forma che detta bicicletta presenta appare necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico, vale a dire l’idoneità di tale bicicletta ad assumere tre posizioni. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio esaminare se, nonostante tale circostanza, la bicicletta in questione costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale, ovvero nonostante la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, ciò non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.

Nel caso in cui, invece, la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica, tale prodotto non potrebbe rientrare nella sfera di protezione ai sensi del diritto d’autore.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che:

gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d’autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale”.

Il procedimento ritorna quindi nelle mani del giudice del rinvio, che dovrà definire il contenzioso alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia.

Corte di Giustizia Ue, 11 giugno 2020, C‑833/18Francesca Leoni – f.leoni@lascalaw.com

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