Laddove lo statuto preveda un preciso obbligo in capo ai soci di approvazione espressa della cessione di partecipazioni, in via preventiva o successiva, deve escludersi l’ammissibilità di una rinuncia tacita ai diritti di gradimento e prelazione statutariamente previsti, benché debba considerarsi in astratto consentita la possibilità dei soci di rinunciare a diritti patrimoniali riconosciuti dallo statuto.
A tale conclusione è giunto il Tribunale di Milano, Sez. Impresa, con ordinanza n. 3716 del 28 novembre 2023, che ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall’acquirente di azioni nei confronti della società alla quale le azioni erano riferibili, avendogli quest’ultima negato l’iscrizione nel libro soci, ritenendo che il trasferimento era avvenuto in violazione delle previsioni statutarie.
Diversamente, il ricorrente sosteneva che il trasferimento di azioni in suo favore fosse stato conforme alle disposizioni statutarie, in quanto vi sarebbe stata una rinuncia tacita al diritto di prelazione e al diritto di gradimento da parte dei soci, con la conseguenza che la società avrebbe – a detta del ricorrente – illegittimamente negato l’iscrizione del cessionario al libro soci.
Il Tribunale, tuttavia, respingeva le argomentazioni del ricorrente ritenendo che i fatti e la documentazione presentata a fondamento della rinuncia tacita a tali diritti non fossero assolutamente o, quantomeno sufficientemente, probanti, oltre che in evidente contrasto con quanto previsto dallo statuto che prevedeva come “tale rinuncia po[tesse] essere manifestata solo espressamente e per iscritto”.
Il Tribunale, seppur riconoscendo “la possibilità, in astratto consentita, di rinunciare, da parte dei soci, a diritti di natura patrimoniale loro riconosciuti dallo Statuto”, rilevava che, in caso di rinuncia da parte dei soci a tali diritti, sia necessaria una volontà certa dei soci, non potendosi, infatti, desumere un rinuncia tacita da eventuali comportamenti omissivi dei soci, che siano non chiari, non inequivocabili o che, comunque, lascino ampio spazio interpretativo, come nel caso in commento, essendo dirimente il riferimento allo statuto sociale in tali ipotesi.
Pertanto, il Tribunale concludeva che, nel caso di specie, in mancanza di approvazione per iscritto da parte dei soci della cessione delle partecipazioni, questa doveva ritenersi avvenuta in violazione della clausola statutaria che imponeva una rinuncia espressa e che, dunque, accertato come il trasferimento di azioni fosse avvenuto in violazione di disposizioni statutarie, in conformità a quanto previsto dallo statuto della società, la resistente aveva correttamente negato l’iscrizione del cessionario al libro soci.