16.11.2023 Icon

Spedisco, dunque, si presume tu sappia

La conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea soci di una società a responsabilità limitata è presunta quando detto avviso sia pervenuto nel luogo che risulti – in concreto – nella sfera di dominio e controllo del socio.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Roma con la pronuncia n. 4627 del 22 marzo 2023, che ha rigettato (poiché infondata) una domanda di impugnazione di una delibera assembleare di s.r.l., per asserita violazione degli articoli 2479-bis e 2479-ter c.p.c., promossa da un socio, il quale sosteneva di non aver ricevuto l’avviso di convocazione assembleare e dunque di non aver potuto prendere parte all’adunanza. 

La società convenuta, nel corso del giudizio, dimostrava di aver regolarmente spedito l’avviso di convocazione al socio attore ai recapiti noti alla società (libro soci) e risultanti al Registro delle Imprese e che, nonostante ciò, era risultato irreperibile.

Il Tribunale confermava la fondatezza della tesi della convenuta, dopo aver accertato il regolare invio dell’avviso di convocazione, tanto ai sensi di legge quanto di statuto, e affermava altresì che l’operatività della presunzione di conoscenza dell’avviso di convocazione ex articolo 1335 c.c., per giurisprudenza ormai consolidata, “presuppone che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, inteso quale luogo risultante in concreto nella sfera di dominio e di controllo del destinatario medesimo” e che appaia “idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell’atto.

Applicando, dunque, il principio al caso concreto, il Tribunale chiariva inoltre che “salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza”. 

La presunzione di conoscenza, infatti, può essere superata dal destinatario solo laddove dimostri la mancata ricezione dell’avviso di convocazione, per causa a lui non imputabile, ovvero una ricezione così tardiva da non consentirgli di prendere parte all’assemblea.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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