Nei contratti di compravendita di partecipazioni sociali, la garanzia di insussistenza di passività conosciute all’epoca della cessione (cd. clausola di garanzia), costituisce un obbligo in capo al cedente di pagare eventuali passività aventi origine e causa nella propria gestione della società, nonostante dette sopravvenienze passive siano emerse in un momento successivo rispetto alla cessione.
Il principio è stato espresso dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5180 del 30 marzo 2023, che accertava la violazione – da parte della società convenuta – della clausola di garanzia inserita in un contratto di compravendita di partecipazioni societarie, concluso tra la società attrice e la società convenuta. Dagli atti e documenti di causa, infatti, risultava che, a seguito del trasferimento delle partecipazioni sociali, l’acquirente era venuto a conoscenza di debiti preesistenti e, dunque, inerenti la precedente gestione; debiti che, tuttavia, non risultavano dalle scritture contabili sociali, esaminate in sede di due diligence, e dei quali l’acquirente non era, pertanto, mai stato informato.
Il Tribunale accertava tale circostanza e chiariva che la cd. “clausola di garanzia” costituisce quella specifica clausola “finalizzata a salvaguardare l’acquirente da eventuali debiti incidenti sul valore delle quote oggetto di alienazione”, poiché garantisce a detto acquirente proprio “l’insussistenza di passività conosciute all’epoca della cessione”.
Tale clausola di garanzia costituisce, pertanto, una specifica forma di tutela, pattiziamente convenuta, per mezzo della quale l’acquirente potrà pretendere dal venditore un indennizzo nel caso in cui, a seguito della conclusione del contratto di compravendita (di partecipazioni sociali), dovessero emergere passività inerenti la precedente gestione.
Il Tribunale precisava, quindi, che la clausola di garanzia contempla “un obbligo del cedente le quote ad assumersi in proporzione alle stesse tutte le sopravvenienze passive che dovessero manifestarsi successivamente ma aventi origine e causa nella gestione della società”, fermo restando che sarà l’acquirente a dover provare di non essere stato informato dell’eventualità che dette passività potessero sorgere o sopravvenire.