Il socio di minoranza di una società per azioni non può ottenere la revoca giudiziale in via cautelare dell’amministratore.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 17 giugno 2024, nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato ex art. 700 c.p.c. da un socio di una società per azioni, volto ad ottenere la revoca cautelare di un amministratore della medesima società.
Nel caso di specie, il socio ricorrente asseriva che le condotte gestorie attuate dall’amministratore, se non fosse stata accolta la misura cautelare invocata, avrebbero arrecato un grave pregiudizio alla società, oltre a comprometterne la continuità aziendale.
Tuttavia, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti di residualità e strumentalità richiesti dall’art. 700 c.p.c., evidenziando che lo strumento predisposto dal legislatore per il socio di minoranza della società per azioni (che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto) è quello di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 2409 c.c..
L’art. 2409 c.c., in particolare, consente l’intervento dell’autorità giudiziaria, a seguito di contraddittorio con gli amministratori e sindaci e di ispezione a spese del ricorrente, in presenza di “gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare un danno alla società o a una o più società controllate”, ma non prevede una tutela immediata cautelare in relazione alla condotta del singolo amministratore.
Di contro, l’art. 2476, comma 3, c.c., applicabile alle sole società a responsabilità limitata, consente al singolo socio – indipendentemente dalla quota di partecipazione – di agire in sede contenziosa per la revoca giudiziale dell’amministratore, anche con la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari d’urgenza e senza preventiva instaurazione del contraddittorio.
Si esclude che tale disciplina dettata con riferimento alla società a responsabilità limitata possa essere estesa per analogia alla società per azioni, trattandosi di una scelta consapevole del legislatore fondata sulle differenze strutturali tra i due modelli societari. Infatti, nella società per azioni sono previsti organi di controllo interni che nella società a responsabilità limitata non sono obbligatori, essendo rimesso, di base, il controllo dell’operato dell’organo amministrativo al singolo socio.
Concludendo, la pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel ritenere inammissibile il ricorso cautelare per la revoca dell’amministratore di una società per azioni proposto dal socio di minoranza, anche in presenza di gravi contrasti tra i soci o di condotte gestorie dannose. Pertanto, resta preclusa al singolo socio di una società per azioni la possibilità di ottenere la revoca giudiziale in via d’urgenza dell’amministratore, salvo che, ricorrendone i più stringenti presupposti, il socio proceda con l’azione di volontaria giurisdizione prevista dall’art. 2409 c.c..