Nel contratto sociale non risultano utilizzabili i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale ma solo i diversi rimedi del recesso e dell’esclusione dei soci.
Il principio è stato confermato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 581 del 15 marzo 2023, emessa all’esito di un giudizio introdotto da una s.r.l.s. nei confronti di un socio per far dichiarare la risoluzione del contratto sociale a causa dei numerosi inadempimenti da esso posti in essere e tali da compromettere la normale operatività sociale.
Preliminarmente, il Tribunale precisava che il contratto di società è quel contratto con cui “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”; data la natura associativa, esso è caratterizzato dalla comunione di scopo e soggetto alla generale disciplina codicistica dettata in materia di obbligazioni e contratti, “salvo laddove il legislatore abbia dettato una disciplina speciale, di carattere derogatorio”.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale osservava che, nonostante la società attrice avesse agito per la risoluzione del contratto sociale, tale rimedio era inapplicabile, poiché, in caso di gravi inadempienze di un socio, la disciplina codicistica speciale dettata in materia contempla solamente la facoltà per la società di escludere detto socio ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c., norme aventi “carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dall’art. 1453 ss. c.c.”.
Pertanto, si può concludere sostenendo che i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale non sono utilizzabili laddove un socio si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto sociale, trovando, invece, applicazione solamente il rimedio (speciale) costituito dall’esclusione del socio.
Peraltro, si rammenta che, in materia di s.r.l. (quale disciplina applicabile anche alle s.r.l.s. ove compatibile, ai sensi dell’art. 2463-bis c.c.), l’esclusione del socio è ammessa solo in caso di mancato versamento della parte di conferimento ancora dovuta (art. 2466, comma 3, c.c.) o per giusta causa di esclusione espressamente prevista nello statuto sociale (art. 2473-bis c.c.).