09.06.2022 Icon

Opponibilità del preliminare di cessione di azioni al terzo nominato

Nel caso di un contratto preliminare di cessione di azioni per persona da nominare, contenente una clausola di aggiustamento prezzo che si vuole opporre al terzo nominato, il promittente venditore deve provare che l’originaria promissaria acquirente abbia compiuto la designazione a favore del terzo nominato nella stessa forma usata per il contratto.

Il Tribunale di Milano – con sentenza del 7 ottobre 2021 – si è pronunciato in merito ad un’azione promossa dal promittente venditore di un pacchetto azionario nei confronti dell’acquirente asseritamente nominato dall’originaria promissaria acquirente, ai fini dell’accertamento e della condanna al pagamento delle somme pattuite – a titolo di aggiustamento del prezzo – nella scrittura privata di cessione di azioni per persona da nominare.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, aveva tuttavia negato di essere subentrato nei diritti e negli obblighi di cui a detta scrittura privata non essendo stata compiuta alcuna sua nomina da parte del promissario acquirente né alcuna sua accettazione e non essendo pertanto vincolante nei suoi confronti i patti oggetto della scrittura privata. In particolare, il convenuto eccepiva il fatto di avere acquistato le azioni oggetto del giudizio in virtù di un autonomo contratto di cessione seguito da una semplice girata dei titoli azionari e pagamento del prezzo pattuito. Tale accordo non prevedeva peraltro alcuna clausola di aggiustamento del prezzo oggetto della pretesa attorea.

A riguardo il Tribunale ha chiarito che “Come noto, l’art. 1403 c.c. prescrive che la nomina – da effettuare ex art. 1402 c.c. entro tre giorni dalla stipula del contratto ove non sia stato previsto un termine diverso – debba seguire la forma utilizzata dalle parti nel contratto per persona da nominare, anche se non prescritta dalla legge per quel tipo di negozio giuridico. Con la conseguenza che nel caso in esame, trattandosi di contratto del 14.10.2014 in forma scritta, anche l’electio doveva essere compiuta con tale veste. Gli attori non hanno tuttavia assolto all’onere, sugli stessi gravanti, di provare che l’originaria promissaria acquirente abbia compiuto la designazione a favore dei convenuti nella forma scritta e che questi ultimi abbiano accettato, subentrando quindi alla parte originaria, con acquisto degli stessi diritti ed assunzione dei medesimi obblighi originariamente in capo ad Intermed [promissaria acquirente, ndr]. La designazione e l’accettazione non possono del resto essere fatte discendere: – dalla girata delle azioni litigiose da parte degli attori a favore dei convenuti, che prova il solo trasferimento delle partecipazioni sociali, circostanza peraltro pacifica;… non vi è comunque riscontro dell’electio a favore dei convenuti rispetto alla scrittura del 14.10.2014 né tantomeno della sopravvivenza della clausola sull’aggiustamento del prezzo. Con la conseguenza che nel caso in esame la scrittura privata azionata ha prodotto effetto solo nei confronti degli originari contraenti e non è dunque opponibile ai convenuti”.

Trib. Milano, 7 orrore 2021

Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com

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