La modifica dell’oggetto sociale legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso solo se la variazione è significativa e, dunque, tale da determinare un mutamento delle condizioni di rischio inerenti le partecipazioni sociali.
Il principio è stato confermato da una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, emessa lo scorso 28 maggio nell’ambito di un giudizio introdotto da un ex socio di una S.p.a. nei confronti della stessa, al fine di far accertare la regolarità del recesso da lui esercitato ed ottenere una congrua determinazione del valore delle azioni liquidate.
In seguito all’adozione di una delibera assembleare con la quale era stato modificato l’oggetto sociale della S.p.a., il socio (ricorrente nel giudizio in commento) aveva, infatti, esercitato il suo diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. a) c.c., che riconosce il diritto di recedere a quei soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell’oggetto sociale, inteso come “l’attività economica che i soci decidono essa possa e debba svolgere a scopo di lucro”.
Esaminati gli atti di causa, il Tribunale ha accertato che la modifica statutaria introdotta dall’assemblea della società convenuta aveva “ridotto” quest’ultima al ruolo di una mera holding di partecipazioni, riducendone drasticamente l’oggetto sociale e legittimando, pertanto, il recesso del socio. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto pacifico che le modifiche dell’oggetto sociale legittimanti il recesso dei soci siano sia quelle “ampliative dell’oggetto sociale” sia “quelle che ne determinano una riduzione”.
Nel provvedimento in commento, è stato, poi, correttamente precisato che il recesso dalla società per modifica del suo oggetto sociale è legittimo solamente quando detto cambiamento è significativo, poiché, in tal caso, “può riconoscersi, per fatto della maggioranza, una rottura del patto sociale originario che, mutando le condizioni di rischio dell’attività svolta ne giustifica il recesso”. In altre parole, il cambiamento è rilevante quando comporta una modificazione radicale dell’attività esercitata dalla società tale da rendere l’oggetto sociale effettivamente differente da quello precedentemente esistente, dovendosi accertare ciò sulla base di una valutazione di stampo comparatistico tra la clausola statutaria oggetto di modifica e quella risultante a seguito della delibera assembleare che abbia deciso di mutare l’oggetto sociale. Pertanto, se il cambiamento dell’oggetto sociale è significativo, il recesso è legittimo, mentre non può essere come tale laddove il mutamento dell’oggetto sociale vi sia stato, ma non sia stato significativo, essendo, quest’ultima ipotesi, irrilevante secondo quanto previsto dalla disposizione codicistica.