22.02.2024 Icon

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali

Nell’ambito di un negozio di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, la società fiduciaria assume la posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, in quanto titolare dei diritti connessi allo status di socio, seppure esercitati in virtù del rapporto fiduciario col socio fiduciante.

Il Tribunale di Palermo si è espresso in tal senso con la sentenza n. 2095 del 4 maggio 2023.

In particolare, il Tribunale – chiamato ad accertare la sussistenza del negozio fiduciario invocato dall’attore -ha precisato, innanzitutto, che l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie può essere considerata come un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un’interposizione reale di persona, “per effetto del quale l’interposto acquista la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante”. Per tale ragione, quando l’oggetto del negozio fiduciario è costituito da partecipazioni sociali, si verifica una separazione in ordine al bene amministrato tra la proprietà sostanziale, che resta in capo al fiduciante, e la proprietà formale o intestazione, che ricade, invece, sul fiduciario tenuto ad amministrare il bene nell’interesse del fiduciante e nel rispetto delle istruzioni da quest’ultimo ricevute.

L’aspetto certamente più rilevante di questa “spersonalizzazione della proprietà” è, dunque, rappresentato dalla circostanza per cui, “nei rapporti esterni e rispetto alla società, socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, che risulterà l’intestatario effettivo della quota, in quanto il cd. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario”. Per effetto di ciò, il fiduciario diviene l’unico soggetto legittimato all’esercizio dei diritti connessi alla qualità formale di socio, naturalmente da esercitarsi nel rispetto del pactum fiduciae intercorrente tra le parti; è, dunque, il fiduciario (formalmente titolare della partecipazione) che ha il diritto di sottoscrivere azioni in occasione di un eventuale aumento di capitale, che è legittimato a impugnare le delibere assembleari, a percepire i dividendi distribuiti dalla società e a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, così come è legittimato passivo nei confronti di eventuali creditori rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

In merito, poi, alla forma richiesta per la valida conclusione di un contratto di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, il Tribunale ha chiarito che, in virtù del principio di libertà delle forme, deve ritenersi che le parti, ove non prevedevano convenzionalmente una forma specifica, possano concludere detto contratto in qualunque forma – dunque, anche oralmente – mancando qualsivoglia previsione legislativa che richieda la forma scritta ad substantiam.

Alla luce di ciò, il Tribunale, ha accertato l’insussistenza di elementi probatori a sostegno della tesi attorea e rigettato la relativa domanda, precisando che, in mancanza di un contratto concluso per iscritto, laddove il presunto fiduciante intenda far accertare l’inadempimento del pactum fiduciae da parte dell’(asserito) fiduciario, ricadrà sul primo l’onere di dimostrare il mancato rispetto delle istruzioni e direttive da lui impartite, oltre che, naturalmente, l’esistenza dello stesso negozio fiduciario posto alla base della violazione.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Corporate ?

Contattaci subito