11.05.2023 Icon

L’inadempimento della società non ricade sugli amministratori

Così come le colpe dei padri non ricadono sui figli, anche l’inadempimento della società alle obbligazioni discendenti da un contratto non implica automaticamente una responsabilità degli amministratori verso il terzo creditore.

Ciò è quanto ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7272 pubblicata in data 13 marzo 2023.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione laddove un ex lavoratore di una società a responsabilità limitata, poi liquidata, aveva citato in giudizio l’amministratore al fine di farne accertare la responsabilità personale in relazione ad alcuni gravi inadempimenti della società concernenti il rapporto di lavoro ed individuati nella mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro in questione, nel mancato adeguamento previdenziale e, infine, nell’illegittimo licenziamento.

Il ricorrente aveva dunque svolto azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società per la quale lavorava ai sensi dell’articolo 2476, 6° e 7° comma, c.c., in forza del quale gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale nonché per i danni direttamente causati al terzo a seguito di atti dolosi o colposi.

Già il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’Appello, in secondo, avevano rigettato le domande attrici rilevando che l’attore non aveva dimostrato l’inosservanza da parte dell’amministratore dei doveri relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che l’allegata mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, il mancato adeguamento previdenziale e al licenziamento illegittimo, anche se provate, sarebbero condotte riferibili unicamente ad un eventuale inadempimento della società datrice di lavoro e non all’amministratore in proprio.

La Cassazione ha poi confermato, con il rigetto del ricorso, che le condotte allegate dall’ex dipendente potevano rappresentare senz’altro un inadempimento della società ma non erano state né allegate e nemmeno provate le circostanze che avrebbero legittimato anche una richiesta risarcitoria verso l’amministratore personalmente.

La Corte ha, infatti, ricordato che “l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ex art. 2395 c.c. o art. 2476 c.c., comma 6 (vigente all’epoca dei fatti), atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi: peraltro, in tale ultimo caso e se ne ricorrano tutti gli estremi, può configurarsi un concorso tra l’inadempimento della società e l’illecito dell’amministratore”.

Autore Fabio Dalmasso

Senior Associate

Bologna

f.dalmasso@lascalaw.com

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