Il trasferimento di quote di una s.r.l. può avvenire in qualunque modo, non essendo previsto alcun onere di forma ai fini della sua efficacia tra le parti.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Bologna, che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, ha pronunciato la sentenza n. 1970 del 6 ottobre 2023, fornendo interessanti chiarimenti sul tema.
Il caso in commento si origina dall’inadempimento di un contratto di compravendita di quote sociali di una s.r.l., concluso con scrittura privata autenticata, alla quale non erano tuttavia seguiti né l’integrale pagamento del prezzo da parte dell’acquirente né il compimento di ulteriori attività necessarie per completare e formalizzare la cessione, con conseguente citazione in giudizio dell’acquirente da parte dei cedenti al fine di ottenere l’esatto adempimento del contratto.
Il Tribunale, dovendo verificare l’effettiva sussistenza degli invocati inadempimenti, tra i quali figurava altresì la mancata formalizzazione della cessione delle partecipazioni, rivolgeva preliminarmente la propria attenzione alla forma del contratto, al fine di valutarne la validità.
A tale riguardo, dopo aver rilevato che il contratto era stato stipulato con semplice scrittura privata autenticata, in Tribunale dava atto che l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, al quale aderiva, “non prevede alcun onere di forma per il trasferimento di partecipazione di s.r.l.”; pertanto, tale trasferimento può avvenire in forma libera, sia ad substantiam (e, dunque, ai fini della sua validità) sia ad probationem (e, dunque, ai fini di prova), sebbene continui ad essere richiesta una forma specifica ai fini dell’iscrizione dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (ad regularitatem). Per tale ultimo adempimento, infatti, è sempre richiesta l’autentica notarile, emergendo l’evidente “asimmetria fra forma per validità (ad substantiam), che è libera secondo l’indirizzo da ultimo prevalso, e forma per la pubblicità (ad regularitatem)”, per la quale è appunto richiesta l’autentica notarile.
Alla luce di ciò, può certamente ritenersi che il contratto avente ad oggetto il trasferimento di quote di s.r.l. è valido ed efficace tra i contraenti, a prescindere dalla forma utilizzata, essendo quest’ultima libera, fermo restando che ai fini della sua iscrizione presso il libro soci, ove previsto, nonché, soprattutto, presso il Registro delle Imprese – e, dunque, della sua opponibilità alla società e a terzi – è richiesta una forma scritta specifica costituita dall’atto notarile.
Nel caso in esame, accertata l’assenza di vizi di forma del contratto, il Tribunale precisava che ai fini della trascrizione del contratto presso il Registro delle Imprese, sebbene questo non fosse stato redatto nelle forme dell’atto notarile, “dal punto di vista formale” la pronuncianda sentenza – o, in generale, altro provvedimento giudiziario che accerti l’intervenuto trasferimento delle quote – “ben può valere come l’atto notarile che le parti avrebbero dovuto stipulare ad regularitatem”.