La circostanza che l’assemblea di una società di capitali si tenga in luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione comporta la nullità della delibera, poiché assunta in mancanza assoluta di informazione.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Milano, con una sentenza emessa in data 29 gennaio 2024, al termine di un giudizio con il quale era stata impugnata una delibera assembleare di una s.r.l., poiché, secondo l’attore, era stata adottata violando innumerevoli norme di legge, tra le quali il fatto che lo svolgimento di detta assemblea si fosse tenuto in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione.
Nel corso del giudizio è, infatti, emerso che il presidente e il segretario, non riuscendo ad accedere alla sede sociale presso la quale l’assemblea era stata convocata, avevano arbitrariamente deciso di tenere tale assemblea in un altro luogo, senza, tuttavia, darne comunicazione all’amministratore ed al socio di maggioranza.
Sul punto, il Tribunale di Milano, avallando la tesi attorea, ha rilevato l’invalidità dell’assemblea dei soci tenutasi in luogo differente da quello indicato nell’avviso di convocazione, dal momento che il presidente dell’assemblea, nonché socio di minoranza, aveva fatto svolgere l’assemblea presso il suo studio professionale, anziché presso la sede sociale, che era il luogo nel quale era stata convocata. Per di più, tale decisione di trasferire la “sede” dell’assemblea era stata presa dal presidente in assoluta autonomia e senza neppure informare gli altri soggetti che avrebbero dovuto e/o potuto prendervi parte.
Il Tribunale ha, pertanto, considerato illegittimo il comportamento tenuto dal presidente dell’assemblea, il quale, dopo aver constatato l’impossibilità di svolgere l’assemblea nel luogo in cui era stata convocata, “avrebbe dovuto redigere verbale negativo e procedere successivamente a convocare … una nuova assemblea”, non potendo, invece, proseguire tale assemblea in un altro luogo, dal momento che non si trattava di un’assemblea non totalitaria, considerate le assenze sia del socio di maggioranza che dell’amministratore unico.
Secondo il Tribunale, la circostanza che l’assemblea si sia tenuta in un luogo diverso da quello in cui era stata convocata “osta alla qualificazione dell’assemblea come totalitaria ai sensi dell’art 2479 bis u.c.”, poiché, a prescindere dalla presenza o meno dell’intero capitale sociale – tema anch’esso oggetto del giudizio, ma che esula dal presente articolo – anche se l’amministratore avesse voluto parteciparvi, seppur in ritardo, non avrebbe potuto farlo, non essendo stato informato dell’arbitrario spostamento dell’assemblea.
Relativamente al luogo di convocazione dell’assemblea, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, in generale, essa debba essere convocata nel Comune dove ha sede la società, salvo diversa previsione statutaria e fermo restando, in ogni caso, che nell’avviso di convocazione debba essere indicato esattamente l’indirizzo del luogo dove si terrà l’assemblea.
Nel caso in commento, nonostante si fosse tenuta nello stesso Comune in cui la società aveva la propria sede, l’assemblea non era totalitaria, mancando il socio di maggioranza e l’amministratore unico e, per l’effetto, il Tribunale ha ritenuto nulla la delibera assembleare impugnata in quanto non totalitaria ed affetta dal vizio dell’assenza assoluta di informazione, “non essendo stato l’amministratore avvisato del luogo ove l’assemblea si è poi svolta” né il socio di maggioranza.