È legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità della funzione di amministratore di una società, quando nello statuto è espressamente stabilito che la remunerazione sia eventuale e subordinata alla determinazione dei soci al momento della nomina dell’amministratore.
Il principio è stato espresso dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8003 del 3 agosto 2023, che rigettava le domande formulate dall’attore, volte ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire un compenso per l’attività svolta a favore della S.r.l. convenuta, dapprima come amministratore unico e successivamente come amministratore delegato della stessa.
Il Tribunale riconosceva, innanzitutto, il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’amministratore di una società di capitali acquista con l’accettazione della carica il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli, sia nelle s.p.a. sia nelle s.r.l., poiché si presuppone l’attività sia svolta in virtù di un contratto oneroso; in tal caso, il diritto a percepire un compenso non sarebbe necessariamente “subordinato a una richiesta dell’amministratore alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico”.
Tuttavia, in merito al suddetto diritto al compenso dell’amministratore, il Tribunale precisava che “trattandosi di un diritto disponibile deve ritenersi legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni di compenso degli amministratori” nella misura in cuisia prevista come “meramente eventuale la remunerazione degli organi gestori”.
In altri termini, è possibile che lo statuto preveda come meramente eventuale “l’attribuzione di indennità” in favore dell’amministratore e, dunque, il suo diritto a percepire un compenso per l’attività svolta; in presenza di una simile previsione statutaria, laddove manchi una delibera dell’assemblea dei soci che attribuisca all’amministratore il diritto di percepire un compenso per l’attività svolta, detto amministratore non avrà diritto a percepire alcunché per l’espletamento dell’incarico, senza che possa trovare applicazione l’art. 36 Cost., concernente il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Alla luce di ciò, il Tribunale rilevava che nel caso in esame non risultava dovuto alcun compenso all’amministratore, poiché lo statuto della società convenuta prevedeva espressamente la “possibilità” per l’assemblea di statuire un compenso mediante l’adozione di una delibera; delibera che, evidentemente, mancava.