27.06.2024 Icon

La mancanza di delega non salva l’amministratore negligente

Nelle società di capitali, gli amministratori privi di delega che, nonostante i segnali di allarme, omettono di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica stessa e, dunque, in contrasto con il loro dovere di agire informati, rispondono in solido con gli amministratori delegati per il danno che questi ultimi hanno cagionato alla società.

Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 aprile 2024, n. 10739, con la quale si è espressa in ordine ad una richiesta di condanna, avanzata da una S.r.l. nei confronti dei componenti non operativi del consiglio di amministrazione, al risarcimento dei danni cagionati alla società dall’amministratore delegato, per non aver vigilato sulle operazioni illecite e distrattive compiute da quest’ultimo, che avevano provocato il dissesto della società, poi dichiarata fallita.

La Cassazione ha affrontato la questione precisando, innanzitutto, che sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., gli elementi costituitivi della responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi, debbano rinvenirsi, quanto al profilo oggettivo, nella “condotta d’inerzia, [ne]l fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e [ne]l nesso causale tra i medesimi”, mentre quanto al profilo soggettivo, nella colpa, da intendersi sia come “inadeguata conoscenza del fatto di altri che ha cagionato il danno” sia come “colposa ignoranza del fatto altrui per non avere adeguatamente rilevato i segnali d’allarme percepibili con la diligenza della carica”, sia, ancora, come  colpevole inerzia, “per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta”.

Ciò premesso, come peraltro era stato correttamente rilevato dalla Corte d’Appello di Milano, la Cassazione ha rimarcato che laddove gli amministratori  sprovvisti di delega rilevino delle incongruenze nella condotta posta in essere dall’amministratore delegato (quali, a titolo meramente esemplificativo, ritengano insufficienti o inaffidabile le relazioni che deve trasmettere loro) o, in generale, riscontrino dei “segnali d’allarme” idonei ad evidenziare la sussistenza di un fatto illecito hanno “il potere (e, quindi, il dovere) di attivarsi” per fare quanto possibile per evitarne il compimento o, quantomeno, per attenuarne le conseguenze dannose.

In altri termini, la Cassazione ha precisato che “il dovere di agire in modo informato e il corrispondente diritto individuale di chiedere informazioni escludono che i componenti del consiglio di amministrazione siano autorizzati ad assumere un atteggiamento, per così dire, «inerte»”, avendo, per contro, un obbligo che si concretizza sia nel sindacare la tempestività delle informazioni eventualmente ricevute, di verificarne la completezza e l’attendibilità, ma anche, in difetto, nell’attivarsi, con la diligenza imposta dalla natura della carica per ottenere le informazioni mancanti e, se del caso, “di adottare o proporre i rimedi giuridici più adeguati alla situazione”.

Conseguentemente, in caso d’inadempimento a tale dovere, gli amministratori privi di delega che, “pur a fronte di segnali di allarme”, abbiano “per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia[no] omesso di denunciare l’inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute”,  rispondono “in solido con chi l’ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall’atto illecito commesso dall’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie conferitegli”.

Nel caso in esame, dunque, la Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, in considerazione del fatto che gli amministratori non operativi avessero negligentemente omesso di attivarsi per evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal comportamento dell’amministratore delegato ai danni della società, in evidente violazione del combinato disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c., ai sensi dei quali ciascun membro del consiglio di amministrazione ha il dovere giuridico di agire in modo informato ed attivarsi per ottenere le informazioni dovute dagli organi delegati.

Autore Matteo Borella

Trainee

Bologna

m.borella@lascalaw.com

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