16.05.2024 Icon

La maggioranza è sovrana… se non c’è abuso

Nel caso di una delibera di aumento del capitale sociale, il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza si estrinseca nell’esame di aspetti sintomatici della violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

A tale conclusione giungeva il Tribunale di Firenze, Sezione Impresa, con la sentenza del 10 marzo 2023, n. 751, con la quale rigettava l’impugnazione proposta dal socio di minoranza avverso la delibera di aumento di capitale sociale disposta dall’assemblea, lamentando un presunto abuso di maggioranza nell’adozione di siffatta delibera.

Il Tribunale, nel verificare la sussistenza di profili riconducibili all’abuso di maggioranza, innanzitutto, precisava che tale abuso può essere inteso come “una intenzionale attività fraudolenta della maggioranza a danno dei soci di minoranza” e, in generale, che la discrezionalità generalmente riconosciuta alla maggioranza nell’adozione delle delibere assembleari si fonda sulla necessità di detta maggioranza di fronteggiare una “maggiore entità del rischio nell’esercizio dell’attività imprenditoriale comune”.

Il Tribunale chiariva, quindi, che il sindacato sull’esercizio di questo potere discrezionale della maggioranza consiste propriamente nell’esame “di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto sociale”, senza, tuttavia, che ciò possa spingersi sino a “complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese alla delibera adottata”. In altri termini, un sindacato sulle scelte della maggioranza nell’esercizio dell’attività imprenditoriale risulta possibile solo laddove sia “palese l’utilizzo di un potere lecito per ottenere un fine distorto”, quale, ad esempio, il recare un danno alla posizione del socio di minoranza.

Nel caso in oggetto, l’aumento di capitale deliberato era stato eseguito mediante la compensazione con alcuni crediti vantati dai soci nei confronti della società a titolo di finanziamenti eseguiti dai primi a beneficio della seconda, così che “la misura dell’aumento proposto [sarebbe coincisa] perfettamente con quella dei finanziamenti postergati dei soci” e nessun esborso finanziario sarebbe stato richiesto ai soci.

Pertanto, per il Tribunale, l’aumento di capitale e la lamentata diluizione della partecipazione del socio di minoranza che non vi aveva aderito non costituiva affatto il risultato di una forma di abuso ed intenzionale attività fraudolenta della maggioranza quanto, piuttosto, “l’effetto naturale del legittimo esercizio del potere discrezionale della maggioranza di deliberare l’aumento di capitale nell’interesse della società”, con conseguente libertà dei soci di sottoscrivere o meno tale aumento.

Nel caso specifico, il Tribunale non ravvisava alcuna consapevolezza della maggioranza circa l’“impossibilità per il socio di minoranza di sottoscrivere l’aumento per l’impossibilità nota alla maggioranza di far fronte al relativo impegno finanziario”, in virtù della stessa struttura dell’operazione e della convenienza economica della medesima. Evidenzia, infatti, il Tribunale che la strutturazione dell’aumento di capitale rendeva palese l’assenza di un pregiudizio per il socio di minoranza dal momento che “la peculiarità della fattispecie risiedeva nel fatto che la partecipazione all’aumento di capitale avrebbe potuto essere attuata mediante l’utilizzo dei crediti dei soci” e, dunque, senza alcun esborso finanziario da parte degli stessi.

In conclusione, sulla base di queste considerazioni che rendono evidente l’assenza di un pregiudizio per il socio di minoranza, il Tribunale di Firenze escludeva la sussistenza dell’asserito abuso di maggioranza e  accertava la legittimità della delibera di aumento di capitale in questione, essendo quest’ultima il risultato di insindacabili valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione dell’attività comune e, dunque, un “legittimo esercizio del potere discrezionale della maggioranza di deliberare l’aumento nell’interesse della società e della libera scelta di non sottoscriverlo degli altri soci”.

Autore Matteo Borella

Trainee

Bologna

m.borella@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Corporate ?

Contattaci subito