13.02.2025 Icon

Compravendita di partecipazioni sociali e mancanza delle qualità essenziali

Nel caso di cessione di partecipazioni sociali, le carenze ed i vizi relativi alle caratteristiche e alla consistenza dei beni ricompresi nel patrimonio sociale consentono la risoluzione per mancanza di qualità della cosa venduta, solo in presenza di una specifica garanzia nel contratto di compravendita.

Il principio è stato espresso dal Tribunale di Milano, con una sentenza emessa lo scorso 27 maggio 2024 all’esito di un giudizio promosso dal venditore di una partecipazione sociale e finalizzato ad ottenere la condanna del cessionario al pagamento del saldo del corrispettivo.

Nel caso di specie, le parti avevano concluso un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, pattuendo che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto in due rate, l’ultima delle quali si sarebbe potuta ridurre in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore circa l’assenza di passività occulte e di crediti inesigibili.

In un simile contesto, il cessionario – avendo riscontrato passività pregresse non rappresentate in bilancio e crediti non più esigibili e volendo dunque fare valere la garanzia ed il rimedio contrattuale – aveva ritenuto legittimo ridurre l’importo da esso dovuto a titolo di saldo; il venditore, invece, ritenendo infondate le pretese del cessionario, aveva agito in giudizio per pretendere il versamento dell’intero saldo.

Sul punto, il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto parzialmente fondata la tesi di parte convenuta – avendo in effetti riscontrato l’esistenza di passività occulte e di crediti non esigibili e, dunque, la violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore – ed ha dunque ridotto le pretese creditorie di parte attrice.

In motivazione, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che, poiché oggetto del contratto di compravendita di partecipazioni è la sola partecipazione e non la quota parte di patrimonio sociale rappresentato dalla partecipazione stessa, in presenza di carenze o vizi afferenti il patrimonio sociale e la sua consistenza l’azione di cui all’art. 1497 c.c. è esperibile a cura del compratore solo ove il venditore abbia assunto una specifica garanzia in tal senso.

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali”.

Autore Nicholas Bursic

Trainee

Bologna

n.bursic@lascalaw.com

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