In materia di compravendita di partecipazioni societarie, l’effetto tipico delle clausole di garanzia è quello di consentire all’acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione, o di ottenere un indennizzo, per un importo pari al valore delle eventuali sopravvenienze passive che dovessero emergere a carico della società.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1079 del 20 giugno 2023, pronunciata al termine di un giudizio promosso dall’ex socio di una s.r.l. (s.p.a. all’epoca dei fatti) nei confronti degli altri due soci della stessa, adducendo un parziale inadempimento da parte di questi ultimi relativamente ad un contratto di compravendita di partecipazioni sociali concluso tra gli stessi.
Precisamente, nel dicembre 2007, i tre soci avevano concluso un contratto preliminare di compravendita per mezzo del quale il socio-attore sarebbe uscito dalla compagine sociale cedendo le sue azioni agli altri due soci, i quali, tuttavia, non avevano corrisposto l’intero prezzo pattuito per la cessione, avvalendosi di una clausola di garanzia inserita nel contratto preliminare, in forza della quale avevano ridotto il quantum dovuto a titolo di prezzo in ragione dell’insorgenza di sopravvenienze passive a carico della società. Nel contratto era, infatti, stato previsto che eventuali sopravvenienze passive, superiori ad un determinato importo, emerse dopo la sua sottoscrizione, sarebbero state a carico del socio cedente.
Nel caso in commento, successivamente alla conclusione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, la società le cui azioni erano oggetto di cessione soccombeva in un giudizio tributario e veniva condannata a corrispondere all’Erario un’ingente somma di denaro. In ragione di ciò, i soci acquirenti comunicavano al socio cedente di volersi avvalere della clausola di garanzia e, di conseguenza, ridurre il prezzo di acquisto per un importo equivalente a quello recato dal provvedimento di condanna, non corrispondendogli integralmente il prezzo originariamente pattuito.
Chiamato a pronunciarsi sull’applicabilità e sulla portata della suddetta clausola di garanzia, il Tribunale precisava, innanzitutto, che in un contratto di compravendita di partecipazioni societarie “l’oggetto «immediato» è la partecipazione sociale in sé stessa, integrata dall’insieme di diritti e obblighi di socio mentre la quota parte del patrimonio della società, con i beni, le attività, ecc che la quota/azione rappresenta è solo l’oggetto «mediato»”, nonostante sia proprio quest’ultimo a “valorizza[re] la partecipazione”.
A fronte di ciò, al fine di garantire una maggior tutela all’acquirente, è frequente inserire nelle operazioni di M&A aventi ad oggetto la compravendita di partecipazioni sociali, delle clausole di garanzia volte a salvaguardare l’acquirente da eventuali sopravvenienze passive che incidono, negativamente, sul valore del patrimonio della società e, di riflesso, altresì sul valore della partecipazione acquistata.
Nell’ambito della compravendita, infatti, il cedente è generalmente tenuto a garantire una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto della stessa, sicché l’inserimento di tali clausole di garanzia ha lo scopo di “dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote”, garantendo all’acquirente l’insussistenza di passività conosciute al momento della cessione e, dunque, “l’effettiva consistenza economica di quanto egli acquista”.
In particolare, qualora a seguito della compravendita di partecipazioni, emergessero sopravvenienze passive tali da incidere sul patrimonio sociale – e, dunque, sul valore della partecipazione stessa – l’inserimento di una clausola di garanzia consentirà all’acquirente di ottenere, alternativamente, un adeguamento del corrispettivo alla minore consistenza patrimoniale della società ovvero un indennizzo da parte del cedente; quest’ultimo, pertanto, sarà tenuto, in ogni caso, a pagare tali sopravvenienze passive, aventi causa ed origine nella propria gestione societaria, benché emerse a seguito della cessione.
In conclusione, si può dunque sostenere che le clausole di garanzia per mezzo delle quali il cedente garantisce all’acquirente la consistenza del patrimonio societario hanno lo scopo di neutralizzare l’incidenza negativa di atti o fatti di gestione compiuti prima del mutamento della compagine sociale (rispetto ai quali l’acquirente è estraneo) permettendogli di ridurre il corrispettivo della cessione in misura pari all’ammontare delle sopravvenienze passive a carico della società le cui quote sono state cedute o di assicurarsi, dopo il pagamento del prezzo, un indennizzo avente lo stesso valore della diminuzione patrimoniale.