È nulla la delibera assunta dal consiglio di amministrazione di una società di capitali in caso di omessa convocazione di uno dei consiglieri.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, con la sentenza del 28 febbraio 2024, n. 639, che ha accolto il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. proposto dall’ex amministratore di una società a responsabilità limitata, il quale lamentava l’adozione di una delibera del Consiglio di amministrazione presa al termine di un’adunanza alla quale non era stato convocato, pur essendo stata (falsamente) verbalizzata la sua presenza.
Il ricorrente dimostrava documentalmente la circostanza, provando la ricezione dell’e-mail, contenente il link per la connessione da remoto all’adunanza del Consiglio di amministrazione, ad un orario successivo – di oltre un’ora – rispetto a quello in cui si era svolta la stessa, nonostante dal verbale risultasse presente. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, di concerto con il segretario, aveva, infatti, redatto e sottoscritto il verbale dando falsamente atto della presenza del ricorrente.
Alla luce di ciò, il Tribunale accoglieva la doglianza e rilevava che “la mancata convocazione concreta il vizio del difetto assoluto di informazione che comporta, similmente a quanto previsto per le decisioni dei soci dall’art. 2479 ter cc, la nullità della delibera del cda”.
Sul punto, seppur ritenendosi pacifico in dottrina che l’avviso di convocazione debba essere dato con congruo preavviso a tutti gli amministratori, così da consentire loro di intervenire all’adunanza, manca all’interno del Codice civile una specifica disciplina ad hoc.
Pertanto, accogliendo la domanda del ricorrente, il Tribunale riteneva che in tema di invalidità delle decisioni consiliari possa trovare applicazione l’art. 2479-ter, 3° comma, c.c., che prevede l’impugnabilità delle delibere assembleari “prese in assenza assoluta di informazione”. Quest’ultima, da intendersi sia come mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare sia come mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo in quanto tale.
Conseguentemente, il Tribunale accertava e dichiara la nullità della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della società convenuta per difetto assoluto di informazione, non essendo stata data la possibilità al consigliere ricorrente di prendere parte all’adunanza, essendosi svolta quest’ultima prima ancora che gli venisse inviata la relativa convocazione.