In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’amministratore che, successivamente alla perdita integrale del capitale sociale, contrae nuove obbligazioni in nome della società risponde direttamente verso i terzi creditori per i danni derivanti da tali condotte, poiché estranee alla gestione conservativa consentita ex lege.
Con sentenza del 20 febbraio 2025, il Tribunale di Venezia ha affrontato una questione di particolare rilievo in tema di responsabilità degli amministratori, chiarendo i confini della gestione meramente conservativa e la portata della tutela offerta ai creditori sociali nei casi di perdita del capitale.
Nel caso di specie, un fornitore di una S.r.l.s agiva nei confronti degli amministratori della stessa, chiedendone la condanna – ai sensi degli artt. 2476, co. 6, 2485 e 2486, co. 2 c.c. – al risarcimento dei danni subiti (rappresentanti dal mancato pagamento di fatture emesse dalla stessa società attrice) per avere contratto obbligazioni estranee alla gestione meramente conservativa, nonché per aver proseguito l’attività sociale nonostante la perdita integrale del capitale, in violazione della disciplina imposta dalle predette disposizioni. L’attrice lamentava, infatti, che la società gestita dagli amministratori convenuti, nonostante il bilancio al 31 dicembre 2020 si fosse chiuso con un patrimonio netto negativo e con l’integrale perdita del capitale sociale, avesse continuato ad operare e ad avvalersi di prestazioni di trasporto (tra le quali, quelle effettuate dall’attrice medesima), determinando l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il proprio debito e violando anche la par condicio creditorum.
Il Tribunale, accogliendo le asserzioni di parte attrice, ribadiva che, nell’ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo legale, lo scioglimento della società previsto dall’art. 2484 n. 4 c.c. si produce automaticamente e immediatamente (ipso iure), con conseguente obbligo per gli amministratori – imposto dall’art. 2485, co. 1, c.c. – di accertare senza indugio la causa di scioglimento e di renderla opponibile ai terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il mancato tempestivo adempimento di tali obblighi determina una responsabilità personale degli amministratori per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi; responsabilità che può concretizzarsi anche nella gestione successiva della società. È il caso, ad esempio, di quanto accaduto nel caso in commento, ove l’amministratore aveva concluso contratti con la società attrice, in violazione dell’obbligo di attuare una “gestione meramente conservativa” della società e proseguendo, dunque, “l’attività sociale nonostante la perdita di capitale e, pertanto (ulteriormente) depauperando il patrimonio sociale”, rendendolo insufficiente a pagare il debito contratto.
Proseguendo, il Tribunale, affermava che le suddette condotte integrano una responsabilità diretta dell’amministratore verso i creditori per i danni derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di gestire la società “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”, ai sensi dell’art. 2486, c.c..
Inoltre, rigettando l’eccezione formulata dagli amministratori secondo i quali si sarebbe dovuta applicare la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e di scioglimento prevista dall’art. 1, co. 266, legge 178/2020, introdotta in piena emergenza pandemica, il Tribunale chiariva che tale disciplina non (poteva) può ritenersi automatica: essa richiede(va), infatti, che la società deliberasse “senza indugio” di avvalersene e che la perdita fosse indicata nella nota integrativa al bilancio. In mancanza di tali condizioni (come nel caso in esame), gli obblighi ordinari di ricapitalizzazione e di gestione conservativa restano fermi, con la conseguenza che la loro violazione comporta l’insorgenza della responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società e/o a terzi che con la stessa abbiano contrattato.
Nel caso concreto, l’amministratore in carica all’epoca dei fatti non aveva convocato tempestivamente l’assemblea, né adottato alcuna misura volta a legittimare la sospensione, limitandosi a presentare il bilancio con largo ritardo (quattro mesi oltre i termini di legge). Pertanto, il Tribunale dichiarava la responsabilità diretta di detto amministratore per le obbligazioni contratte con la società attrice, condannandolo al risarcimento del danno da quest’ultima subito, pari al credito rimasto insoddisfatto, mentre escludeva ogni responsabilità dei successivi amministratori e dei soci, in difetto di condotte attive o consapevoli di costoro.
La decisione conferma che, una volta venuto meno il capitale sociale, la prosecuzione dell’attività ordinaria senza il rispetto dei limiti di legge espone l’amministratore non solo a responsabilità interna, ma anche a un’azione diretta del creditore, la cui tutela è rafforzata dall’art. 2486 c.c..
15.12.2025