15.02.2024 Icon

Aggredibilità del socio in caso di cancellazione della società debitrice

Il creditore di una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese, qualora rimasto insoddisfatto a seguito del bilancio finale di liquidazione, può agire nei confronti dei soci della stessa, provando l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte di detti soci.

Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la decisione del 21 aprile 2023, n. 10752; quest’ultima, cassando parzialmente la sentenza resa nel giudizio d’appello, riconosceva il diritto di un ex dipendente di una società estinta di agire nei confronti dei soci di quest’ultima, al fine di ottenere il pagamento di crediti vantati nei confronti della società, maturati prima che questa venisse cancellata dal Registro delle Imprese.

Convenuto in giudizio dalla società per presunti inadempimenti, in primo grado, il dipendente proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del suo compenso. Tuttavia, nelle more del giudizio, la società veniva posta in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che il dipendente-convenuto, soccombendo in primo grado, proponeva appello nei confronti degli ex soci di tale società, ritenendoli successori nei rapporti giuridici preesistenti facenti capo alla società.

Soccombendo anche in appello, l’ex dipendente proponeva ricorso in Cassazione e la sua tesi trovava la conferma della Suprema Corte, la quale – inquadrando la vicenda nell’ambito dell’art. 2495, 3° comma, c.c. – riteneva che “qualora all’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa”.

Pertanto, affinché “il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest’ultimo”. Per contro, il socio che viene chiamato in causa e desidera contestare la propria responsabilità rispetto al debito aziendale, dovrà fornire prova che quanto incassato in base al bilancio finale di liquidazione sia stato utilizzato per il pagamento di debiti della società.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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