Il socio che intende esercitare il diritto di controllo ed accesso alla documentazione sociale deve interagire necessariamente con l’organizzazione sociale, diversamente dall’amministratore che ha accesso libero e diretto a tutta la documentazione sociale.
Il principio è stato recentemente confermato dal Tribunale di Venezia, nell’ordinanza n. 1264 del 19 aprile 2024, con la quale ha parzialmente accolto un ricorso cautelare ex artt. 2476 c.c. e 700 c.p.c. promosso dal socio di una s.r.l. al quale l’organo amministrativo aveva negato l’accesso alla documentazione sociale della stessa e di una sua controllata.
In generale, il diritto di controllo ed informazione del socio è disciplinato dall’art. 2476, 2° comma, c.c. ove è previsto che i soci di una s.r.l. che non partecipino all’amministrazione sociale hanno il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali nonché il diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti relativi all’amministrazione e, in generale, alla società.
A tale riguardo, il Tribunale ha precisato che l’esercizio del predetto diritto potestativo di controllo è attuabile dal socio a prescindere “dalla entità della partecipazione al capitale sociale” nonché all’esistenza di “esigenze e di interessi particolari”, tant’è che il socio che domandi all’organo gestorio l’accesso a determinati documenti, non è neppure “tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatto valere”.
Con preciso riferimento al caso in commento, il Tribunale ha respinto l’eccezione sollevata dalla società convenuta ritenendo superflui ai fini dell’esercizio del diritto informazione e controllo sia il fatto che il socio ricorrente avesse avuto contezza dei fatti sociali sino al 2022 sia la circostanza per cui il ricorrente avesse conoscenza di alcuni dati, in forza di pregressi rapporti fra le parti, posto che tali conoscenze parziali e/o pregresse non sono equiparabili “alla piena conoscenza che il socio ha il diritto di avere in merito alla gestione della società mediante l’accesso alla documentazione sociale”.
Nello specifico, è stato ritenuto irrilevante che il legale rappresentante del socio ricorrente fosse stato precedentemente membro del consiglio di amministrazione della società convenuta poiché “la qualità di socio non amministratore ai fini dell’esercizio del diritto [deve] essere valutata all’attualità” e, dunque, nel momento in cui la richiesta viene avanzata.
Sono evidenti, infatti, le diverse posizioni ricoperte dal socio e dall’amministratore di una società di capitali, con inevitabili conseguenze in materia di accesso alla documentazione sociale. Sul punto, come precisato dal Tribunale, “a differenza di quanto accade per il socio, il quale, per accedere alla documentazione di interesse, deve interagire con l’organizzazione sociale, l’amministratore ha accesso diretto a tutta la documentazione sociale” e ciò trova chiaramente giustificazione nel fatto che è proprio l’amministratore a dirigere gli affari sociali nonchè a redigere e tenere la relativa documentazione. Pertanto, solamente “l’attualità della funzione gestoria consentirebbe al socio un accesso diretto a detta documentazione”.
Diversamente, in casi analoghi a quello in commento, nei quali il socio richiedente non ricopra alcuna carica amministrativa al momento della richiesta, sebbene sia trasversalmente a conoscenza di alcuni dati ed aspetti relativi all’amministrazione, questi avrà pieno diritto di esigere la consegna, in copia, della documentazione richiesta, naturalmente sempre che la richiesta sia stata fatta nel rispetto dei limiti generali imposti dalla buona fede e correttezza.
Alla luce di ciò, ai fini della procedibilità del ricorso cautelare, il Tribunale ha ritenuto sussistere certamente il fumus bonis iuris ritenendolo insito nel diritto di accesso di cui all’art. 2476 c.c. ed ha, altresì, rinvenuto il periculum in mora nel fatto che “il ritardo nell’esercizio del diritto di accesso determina la lesione del diritto di controllo riconosciuto al socio”, posto che l’esigenza di controllo rispetto all’evoluzione delle vicende societarie sarebbe stata certamente frustrata e compromessa dai tempi di un giudizio ordinario.