11.09.2017 Icon

Quel cliente è mio: concorrenza sleale tra avvocati

A poche settimane dalla sentenza penale che ha visto condannato a 6 mesi l’Avv. S.G. per accesso abusivo a sistema informatico e trattamento illecito di dati personali, arriva la sentenza civile del Tribunale di Milano che, per gli stessi fatti, lo condanna per atti di concorrenza sleale al pagamento di oltre 130.000 Euro a favore dello studio legale A&G.

I fatti.

Ad aprile 2012 l’Avv. S.G., esperto di diritto tedesco, interrompeva repentinamente la collaborazione con gli Avv.ti A&G abbandonando il progetto di german desk avviato presso il loro studio quattro anni prima.

Insospettiti dalla condotta dell’ex collega, gli Avv.ti A&G ottenevano descrizione e sequestro di documenti rinvenuti presso in nuovo studio dell’Avv. S.G. e presso la sua abitazione i quali, unitamente alla CTU, confermavano l’intrusione illecita nel sistema informatico dello studio A&G e l’indebita appropriazione di oltre 33 mila documenti.

Oltre alla denuncia querela per i reati di cui agli artt. 615-ter e 167 c.p., in relazione agli artt. 4 e 23 del d.lgs. n. 196/2003, seguiva l’azione civile di atti di concorrenza sleale, anche in relazione al fatto che il convenuto Avv. S.G, già prima di “mettersi in proprio”, aveva compiuto azioni volte allo storno di clienti e dipendenti/collaboratori dello studio legale degli attori.

Come accennato, la vicenda si è conclusa con la soccombenza dell’Avv. S.G. e sua condanna in solido con il collaboratore stornato al pagamento di circa Euro 132.000 per danni e spese di lite (oltre accessori) ed Euro 3.000 di CTU.

I principi di diritto applicati.

La sentenza in commento è degna di nota per tre massime.

Innanzitutto, con ampia e pregevole motivazione, ha recepito sull’onda della recente evoluzione giurisprudenziale l’applicabilità della disciplina della concorrenza sleale anche a soggetti non imprenditori.

In secondo luogo, ammessa pure che la qualifica di imprenditore sia elemento soggettivo necessario per l’applicazione della disciplina della concorrenza sleale, il Giudice ha ritenuto che ad un avvocato (tanto più ad uno studio associato) non possa in radice negarsi tale status.

Infine, ha riconosciuto che il mandato rilasciato ad un professionista di uno studio legale associato, possa in realtà nascondere un mandato rilasciato allo studio in sé, con la conseguenza dell’attribuzione della clientela a quest’ultimo nel suo insieme e non al singolo professionista.

La tutela della concorrenza sleale.

Con pregevole esposizione la sentenza in commento compie un’estesa critica alla tesi tradizionale che vuole l’art. 2598 c.c. applicabile solo ai rapporti tra imprenditori, intesi in senso stretto.

Il giudice, innanzi tutto, ha indagato la genesi storica della norma per concludere che l’introduzione della disciplina speciale della concorrenza sleale, a differenza della già esistente responsabilità generale aquiliana alla quale essa veniva in origine ricondotta, ha voluto rispondere all’esigenza avvertita già nei primi anni del secolo scorso di porre al centro della tutela non già il soggetto passivo della condotta illecita, ma il mercato, garantendo così il suo fisiologico funzionamento secondo i dettami del liberismo economico che vede nel regime di concorrenza la migliore garanzia del raggiungimento dei livelli ottimali di crescita e sviluppo della società, da cui dovrebbe naturalmente conseguire la promozione dell’interesse comune.

In tale prospettiva, è possibile affermare che ciò che rileva ai fini dell’accesso alla tutela della concorrenza sleale non è tanto che un certo soggetto sia imprenditore o meno, quanto piuttosto che operi in un contesto entro il quale può vantare il diritto a concorrere e competere con gli altri in modo leale.

Tutela oggettiva del libero mercato, quindi, e non della mera libertà dell’operatore economico.

L’avvocato è imprenditore?

Se si guarda alla ratio della disciplina della concorrenza sleale come sopra delineata, non pare sussistere alcun argomento idoneo ad impedire un’interpretazione estensiva della stessa all’attività dei liberi professionisti, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi da loro impiegati.

Anche nell’esercizio della libera professione è insito infatti lo scopo del raggiungimento di un plusvalore rispetto al mero scambio, che costituisce anche investimento e fattore di moltiplicazione della ricchezza del singolo e, quindi, della collettività.

Sul punto anche la Corte di Giustizia si è espressa in modo chiaro per cui: «Essi [gli avvocati, n.d.r.] svolgono dunque un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione sia regolamentato influiscano su tale valutazione» (Corte Giustizia CE, 19.2.2002 in causa C-309/99).

Ciò è tanto vero se si considera che proprio la direttiva n. 98/5/CE (attuata con d.lgs. n. 96/2001) consente di esercitare la professione forense in forma collettiva, costituendo lo specifico tipo di società (commerciale) per l’esercizio associato delle professioni (la c.d. società tra professionisti).

Anche la legge professionale sembra non dare importanza alla qualifica dell’avvocato come imprenditore laddove all’art. 3 dispone: «La professione forense deve essere esercitata […] rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza».

Di chi è la clientela?

Veniamo quindi all’ultimo punto.

Ammesso che anche agli avvocati possa applicarsi la disciplina della concorrenza sleale, il Giudice indaga la subspecie sviamento della clientela e, accogliendo la tesi proposta dallo studio A&G, ha distinto tra conferimento della procura in sé, necessariamente rilasciata ad un singolo professionista, dall’incarico fiduciario di assistenza legale il quale, in determinate circostanze, può ben ritenersi conferito ad uno studio professionale nel suo insieme in ragione della fiducia riposta dal cliente nella competenza e capacità di un team di persone.

«Quindi non è detto che l’avvocato che collabori con altri professionisti in uno studio professionale associato possa rivendicare come propri i clienti che egli rappresenta in forza della procura ad litem in ipotesi ricevuta, stante la necessità di indagare la complessità dei rapporti tra le parti, ben potendo essere che un cliente si rivolga a realtà strutturate e complesse quali gli Studi Associati con più dipartimenti (ciascuno specializzato in una determinata branca del diritto), in forza non della presenza, in quello studio, di un determinato avvocato, bensì del know how vantato dallo stesso nel suo insieme» (p. 18 della sentenza).

Tribunale di Milano, 6 giugno 2017, n. 6359 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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