20.10.2017 Icon

Può un ex dipendente portarsi via la lista clienti? Qualche volta sì

Recentemente abbiamo commentato in questa rivista la sentenza di primo grado riguardante la copiatura da parte di un avvocato della lista clienti (e di numerose pratiche elettroniche) dello studio in cui aveva esercitato per un certo periodo come of counsel.

Torniamo oggi sullo stesso argomento con una sintetica sentenza che affronta ogni profilo di tutela delle banche dati, e specificamente delle banche dati clienti.

La domanda è: quanto vale una banca dati clienti? Ma soprattutto, quando una banca dati rileva per il diritto?

Gli istituti coinvolti.

In via generale, viene subito in mente la disciplina in tema di diritto d’autore. Le banche dati sono infatti state disciplinate dalla Direttiva 96/9/CE, recepita in Italia con l’introduzione degli artt. 64-quinquies e ss. e 102-bis e ss. della legge sul diritto d’autore che, rispettivamente, forniscono la tutela delle opere dell’ingegno e del diritto sui generis in capo al costitutore.

Le banche dati possono poi essere oggetto di tutela in applicazione della disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e del segreto industriale (artt. 98 e 99 CPI). Tuttavia, tali istituti anziché avere ad oggetto le banche dati in sé, a ben vedere hanno ad oggetto i dati in esse contenuti (differenza non da poco).

Peraltro, quanto alla concorrenza sleale, occorre che sussista altresì un rapporto di concorrenza tra il titolare della banca dati e il soggetto che vi ha accesso e che entrambi siano qualificati imprenditori (anche se, come ricordato nel contributo di cui si è fatto cenno in apertura – ammesso che tale qualifica sia condizione necessaria –, la relativa nozione sta assumendo un’accezione sempre più inclusiva). Quanto al segreto industriale, invece, occorre che l’accesso sia avvenuto in modo abusivo e che il titolare abbia apprestato le misure di sicurezza necessarie per preservare la segretezza delle informazioni.

La banca dati come opera dell’ingegno, la tutela sui generis, la concorrenza sleale, il segreto industriale. Un groviglio a cui potrebbero aggiungersi rilievi di ordine penale per violazione dell’art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico).

La pratica applicazione (il caso in commento).

Il Collegio con la sentenza in commento quest’oggi è stato chiamato ad esprimersi su tutti i rilievi civilistici e nell’ordine: ha innanzi tutto escluso l’applicazione della concorrenza sleale ravvisando il fatto che il convenuto non svolge attività imprenditoriale (e l’attore non ha provato altrimenti); ha poi escluso l’applicazione della disciplina in tema di segreto industriale non avendo l’attore disattivato le credenziali di accesso alla banca dati consegnate al convenuto in costanza di rapporto di lavoro.

Quanto alla disciplina sul diritto d’autore, il Collegio non si è soffermato sulla qualifica della banca dati come opera dell’ingegno, probabilmente avendo l’attore stesso escluso la necessità di tale indagine per il fatto che essa è costituita dal mero elenco clienti. Eppure i giudici hanno escluso anche l’applicazione del diritto sui generis ex art. 102-bis la cui violazione implica l’estrazione o reimpiego di una parte sostanziale della banca dati. Dall’istruttoria emergerebbe infatti che il convenuto avrebbe estratto e cancellato nient’altro che alcuni nominativi (senza contare che difetta anche la prova che sia stato effettivamente il convenuto).

La sentenza è tuttavia fumosa in un paio di passaggi. I giudici, innanzi tutto, sembrano dubitare che la lista clienti possa considerarsi una banca dati. È invece indubbio che lo sia trattandosi di dati non casuali, ma raccolti e organizzati secondo una logica particolare, quella di essere clienti attuali e potenziali del costitutore il quale ha indubbiamente investito tempo e denaro operando una selezione specifica.

Hanno poi argomentato ritenendo che l’art. 102-bis LA sia applicabile solo alle banche dati messe a disposizione del pubblico (punto 8 della sentenza). Circostanza non vera, rilevando per legge solo se il costitutore abbia o meno investito nel crearla.

Tali rilievi, ancorché non corretti a parere di chi scrive, non hanno impedito al Tribunale di rigettare le domande attoree sulla scorta degli altri argomenti assorbenti sopra richiamati.

Tribunale di Bologna, 4 luglio 2017, n. 1371 (leggi la sentenza)

Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com

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