La disciplina consumeristica è per il diritto quanto di più vicino ci sia ad un fenomeno dinamico, in continuo movimento e cambiamento.
La ragione, inutile dirlo, muove le premesse dalla continua necessità di perimetrare e arginare ogni possibile fonte di rischio, che potrebbe minare l’esercizio dell’autonomia negoziale di consumatori elidendone la capacità di autodeterminazione.
In questa direzione, il passaggio di una ormai nota e risalente pronuncia della Suprema Corte rende perfettamente l’idea: “Lo scopo della normativa è la tutela della persona fisica in virtù della “fisiologica” sperequazione dei suoi poteri contrattuali riferiti a quelli del professionista, parte contrattuale più avveduta e più forte, in quanto abitualmente svolge attività di impresa” (cfr. Cass., Sez. III, sentenza del 29 novembre 2011, n. 25212).
Questa, dunque, la ragione per cui potremmo quasi definire il Codice del Consumo un “classico”, ma non perché passato alla storia o perché nella sua pervasività la parola custodisca in sé la capacità di diffondersi nel tempo acquistando significati sempre nuovi, ma unicamente perché, come diceva Calvino, “è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.
Ed è proprio così, se solo si considerano le Direttive comunitarie e le normative di recepimento intervenute a tutela dei Consumatori nel corso degli anni, di cui l’ultima (Direttiva UE 2019/2161), tra l’altro, è solo di qualche giorno fa.
Il 18 marzo 2023, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023, di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.
Si tratta di una Direttiva comunitaria che viene recepita nel nostro ordinamento a distanza di quasi quattro anni, ma che promette già, per i suoi contenuti, di serrare i ranghi su alcuni aspetti contrattuali di non secondaria importanza.
Non a caso lo scopo della Direttiva e, conseguentemente, del D.Lgs. 26/2023 di recepimento, è quello, da un lato, di mantenere la nostra disciplina consumeristica al passo con le innovazioni tecnologiche, che in questi ultimi anni hanno interessato il commercio online, e dall’altro, di rendere più efficace il sistema sanzionatorio in materia di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale.
Pacifico, dunque, parlare di un upgrade normativo il cui scopo principale è quello di rafforzare il perimetro di tutele a favore del consumatore, con particolare attenzione alle nuove tecniche di vendita online, disincentivando al tempo stesso il ricorso a pratiche commerciali scorrette attraverso l’inasprimento di sanzioni.
Per tali ragioni, a decorrere dal 2 aprile 2023 (data di entrata in vigore), saremo chiamati a confrontarci con alcune interessanti novità, quali:
- quelle in tema di trasparenza dei costi, atteso che l’art. 1, comma 2, del D.lgs 26/2023 introduce l’art 17-bis, secondo cui, in ipotesi di riduzione di prezzo il professionista deve indicare il prezzo precedente a tale riduzione. Oltre a questo, nei commi successivi, dopo aver individuato il significato di prezzo precedente – ossia «il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo» (cfr.comma 2) –, si precisa che la riduzione di prezzo non trova applicazione per i soli “i prezzi di lancio” (cfr. comma 4) e che, nelle ipotesi in cui la riduzione di prezzo aumenti progressivamente, per “prezzo precedente” si intende quello anteriore alla prima riduzione;
- quelle attinenti sempre al tema della trasparenza contrattuale, ma che introducono l’obbligo di indicare «per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online»;
- quelle di tipo definitorio, considerato che l’art. 3 ha modificato l’art 18 del Codice del consumo estendendo la definizione di prodotto anche ai “servizi digitali e al contenuto digitale” e ha introdotto le nozioni di: 1. classificazione, definita come rilevanza relativa attribuita ai prodotti dal professionista; 2. mercato online, definito come quello specifico servizio che grazie ad software, gestito dal professionista, consente al consumatore di stipulare contratti a distanza;
- quelle riguardanti le pratiche commerciali scorrette, atteso che l’art 4, integrando l’art 21 del Codice del consumo, ha introdotto un’ulteriore forma di presidio e vietato, per l’effetto, « qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell’Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi» (cd. “Dual Quality”).
- quelle relative alle sanzioni, che hanno interessato nello specifico gli art. 27 e 37 bis del Codice del consumo, relativi rispettivamente alle pratiche commerciali scorrette e alle clausole vessatorie. Più in particolare, per quanto riguarda la prima condotta è stato innalzato il massimo della pena edittale (da cinque a dieci milioni di euro) irrogabile dall’AGCOM ed è stato introdotto un rimedio individuale per i consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette. A questi, infatti, sarà consentito di adire «…il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto…».Invece, per quanto concerne entrambe le ipotesi di condotta illecita, il legislatore ha previsto che l’importo massimo della sanzione irrogabile dall’AGCOM non possa eccedere il 4% del fatturato annuo del professionista e che, qualora non vi siano informazioni circa il fatturato stesso, l’ammontare massimo irrogabile sia di due milioni di euro.
Questo, dunque, il perimetro delle novità i cui tratti delineano il volto di alcuni interventi normativi che, a decorrere dal 2 aprile 2023, data in cui dette previsioni di legge entreranno in vigore, avranno il compito di rafforzare il novero delle tutele previste in favore dei consumatori.