Cass. Civile, Sez. I, 12 novembre 2013, n. 25371 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è intervenuta in materia di protesto.
In particolare, la Corte ha precisato che il “protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto”.
Tale principio prende le mosse dal fatto che i requisiti per la valida assunzione di un’obbligazione cartolare in nome e per conto altrui debbono essere ravvisati non solo nell’esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma altresì dall’apposizione della sottoscrizione sul titolo con specificazione della qualità rivestita dal firmatario.
Qualora manchi tale indicazione, ovvero, in buona sostanza, quando non risulti che l’obbligazione è stata assunta in nome altrui, gli effetti derivanti dall’emissione del titolo verranno posti in capo al soggetto firmatario.
21 novembre 2013(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)