04.12.2023 Icon

Sulla valutazione di appropriatezza dell’operazione di investimento

È noto che nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafoglio, le imprese di investimento devono chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di stabilire se il servizio o il prodotto in questione è appropriato per il cliente.

Al dovere di richiedere le suddette informazioni è connessa la previsione di responsabilità per l’intermediario per il non corretto adempimento degli obblighi relativi alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento dei doveri di informazione nella fase genetica e nel continuo dell’investimento.

Nel caso in commento, con riferimento ad un investimento in quote del Fondo H2O Multibonds FCP il Cliente riferiva di averlo mantenuto in portafoglio anche dopo il drastico ribasso registratosi nel marzo 2020 per poi apprendere, nei mesi successivi, che la competente Autorità francese aveva disposto la sospensione di tutte le richieste di sottoscrizione e rimborsi delle quote del Fondo, a seguito della quale la Sgr provvedeva alla creazione di side pocket per la gestione separata degli asset illiquidi.

Il Cliente riferiva ancora di aver venduto la “parte liquida”, una volta divenuto il Fondo nuovamente negoziabile, subendo però una perdita con riguardo agli investimenti bloccati nelle side pocket. Per tale ragione, lo stesso avanzava richiesta di risarcimento del danno, lamentando che le informazioni sul Fondo riportate nell’area riservata del sito dell’Intermediario si erano rivelate non esaustive e incapaci di consentire una valutazione pienamente consapevole delle caratteristiche dei comparti stessi, tale per cui – se correttamente informato – si sarebbe astenuto dall’investimento. Lamentava altresì che l’Intermediario non aveva adottato misure di protezione dei clienti che, se messi al corrente delle prime notizie negative sui fondi H2O commentate negli ambienti finanziari fin da giugno 2019, avrebbero potuto per lo meno scegliere se disinvestire prontamente il Fondo, allora ancora liquidabile; in ogni caso, il Fondo, rientrando tra gli strumenti complessi, non era adatto alla vendita ai retail.

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie non ravvisava ragioni per considerare l’investimento in lite come non appropriato rispetto al profilo soggettivo del cliente.

Infatti, poneva in rilievo svariate circostanze, tutte provate dall’Intermediario resistente, al fine di affermare il corretto assolvimento del dovere di informazione relativa all’investimento da parte dell’Intermediario. Fra queste: i) il fatto che l’investimento oggetto di contestazione era stato effettuato autonomamente dal ricorrente per il tramite della piattaforma online dell’Intermediario, nell’ambito del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti; ii) la dimostrazione che la sottoscrizione delle quote del Fondo era stata effettuata solo successivamente al download del relativo KIID (Key Investor Information Document) e alla dichiarazione di aver letto il detto documento.

Inoltre, l’intermediario, pur non essendo tenuto ad alcun monitoraggio, aveva avvertito l’investitore del fatto che il portafoglio aveva raggiunto un livello di rischio potenziale non coerente con le informazioni rilasciate in fase di profilatura e, ciò nonostante, il ricorrente decideva consapevolmente – siccome ammesso confessoriamente – di non disinvestire e non fare nulla fino al novembre 2020, quindi, “omettendo di fare tutto quanto in proprio potere per evitare o, quantomeno, ridurre l’entità del danno”.

Veniva, infine, ritenuta infondata la contestazione concernente il divieto di collocamento del Fondo alla clientela retail poiché trattasi di strumenti finanziario che, al contrario di quanto asserito dalla parte ricorrente, ai sensi della Comunicazione Consob sui prodotti complessi del 2014, non può essere annoverato tra le tipologie di strumenti ad elevata complessità e non accessibili alla clientela retail.

Tenuto conto di quanto sopra, il ricorso dell’investitore veniva respinto.

Autore Eva Billò

Associate

Milano

e.billo@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Strumenti finanziari e FinTech ?

Contattaci subito