15.10.2024 Icon

Q&A ESMA e regime transitorio dei CASP

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato lo scorso 2 ottobre 2024 una Q&A sui Crypto-Asset Service Provider (CASP).

In particolare, è stato chiesto all’Autorità se i fornitori di servizi di crypto-asset che hanno operato in conformità con la legge applicabile prima del 30 dicembre 2024 e che sono autorizzati a continuare a farlo secondo il diritto di uno Stato membro in conformità con l’articolo 143 del MiCA, sono considerati fornitori di servizi di crypto-asset ai sensi del MiCA durante il periodo transitorio, fino a quando non ottengono l’autorizzazione.

ESMA ha chiarito che i fornitori di servizi relativi ai crypto-asset che operano in virtù di una precedente autorizzazione e che continuano a svolgere la loro attività durante il periodo transitorio non sono considerati “fornitori di servizi di crypto-asset” ai sensi dell’articolo 3(1)(15) di MiCA. Di conseguenza, le disposizioni di MiCA non sono applicabili a loro fino a quando non otterranno un’autorizzazione definitiva ai sensi dell’articolo 63. Questo significa che, durante questo intervallo di tempo, non sono vincolati agli stessi obblighi imposti da MiCA sui fornitori già autorizzati.

Pertanto, un’entità che fornisce servizi di crypto-asset durante il regime transitorio può continuare a operare e a collaborare con fornitori di servizi autorizzati fino alla scadenza del periodo transitorio (in ordine al regime transitorio, vedi il commento al D.Lgs. 129/2024 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento MiCA, pubblicato su questa rivista “Prime note sull’adeguamento della normativa italiana al Regolamento MiCA”).

Analogamente, un fornitore di servizi autorizzato può avvalersi dei servizi offerti da queste entità, compreso nell’ambito dell’articolo 75(9) di MiCA, che riguarda aspetti come la protezione dei consumatori e la gestione dei rischi.

In sintesi, i fornitori di servizi di crypto-asset che operavano in conformità con la legge nazionale prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo durante il periodo di transizione previsto dal MiCA, purché ottemperino alle condizioni previste dall’articolo 143. Questa disposizione garantisce continuità alle attività del settore, pur imponendo l’adeguamento graduale alle nuove normative europee.

Autore Francesco Rampone

Lateral Partner

Milano

f.rampone@lascalaw.com

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