28.05.2024 Icon

“Pilot Regime” DLT: dopo un anno di sperimentazione Lettera inviata alla Commissione UE

Ad esito del primo anno di sperimentazione del Pilot Regime DLT (Distributed Ledger Technology riguardante i c.d. crypto-asset), adottato dal Regolamento (EU) 2022/858, registriamo un’importante iniziativa dell’ESMA (European Securities and Markets Authority – ESMA) che ha indirizzato una lettera (link) alla Commissione UE, al Parlamento e al Consiglio dell’Unione europea con la quale sottopone al legislatore europeo alcuni temi rilevanti del DLT Pilot Regime, richiedendo chiarimenti e specificazioni per consentire il più ampio sviluppo della sperimentazione, in vista dell’adozione comunitaria della legislazione completa in materia.

Ricordiamo che il citato regolamento (UE) 2022/858 (c.d. “DLT Pilot Regime”) ha istituito a livello europeo un regime sperimentale per le infrastrutture di mercato basate sulla Distributed Ledger Technology (DLT) che concede ad operatori di mercati regolamentati, imprese di investimento e depositari centrali di istituire piattaforme di negoziazione di strumenti finanziari digitali regolati tramite DLT, purché emessi nell’ambito dell’Unione europea, al fine di sviluppare soluzioni digitali innovative.

In pratica, si tratta di un regime pilota rivolto a consentire la creazione di un ambiente normativo (detto anche “sandbox“) per la sperimentazione di infrastrutture basate sulla DLT, ammettendo, da un lato, talune esenzioni da requisiti normativi al momento incompatibili con la DLT (come, per esempio, l’apertura di conti presso depositari per la circolazione degli strumenti finanziari) e imponendo, dall’altro, obblighi connessi all’infrastruttura DLT (come l’adozione di obblighi informativi specifici riguardanti il funzionamento del registro distribuito) [1].

Il regime sperimentale  in questione concede ad operatori di mercati regolamentati, imprese di investimento e depositari centrali, di istituire piattaforme di negoziazione di strumenti finanziari digitali regolati tramite DLT, con le accennate facilitazioni, purché emessi nell’ambito dell’Unione europea[2].

Tornando alla lettera dell’ESMA, l’Autorità innanzitutto precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento, essa è tenuta a pubblicare relazioni intermedie annuali per: (i) fornire ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento dei mercati, (ii) affrontare i comportamenti scorretti degli operatori delle infrastrutture di mercato DLT2, (iii) fornire chiarimenti sull’applicazione del regolamento e (iv) aggiornare gli orientamenti precedenti sulla base dell’evoluzione della tecnologia dei libri mastri distribuiti.

L’Esma dà quindi atto che, a partire dall’entrata in vigore del regime pilota DLT il 23 marzo 2023, non sono ancora state autorizzate infrastrutture di mercato DLT, sicché essa non intende ancora pubblicare una relazione, come  pure previsto dal Regolamento, e precisa che dopo un anno di esperienza nel Pilote Regime, una delle conclusioni cui essa giunge è che la sua adozione relativamente lenta si spiega alla luce della novità di questo particolare regime.

A quel punto, l’Esma, nella sua qualità di Autorità di vigilanza, chiede alla Commissione di approfondire e chiarire i seguenti temi:

  • tipologia di soluzioni innovative per regolamentare l’utilizzo del contante.

In proposito va detto che in mancanza, attualmente, di valute digitali delle banche centrali [3], una sfida significativa data dal Regime Pilota DLT è certamente la possibilità di sviluppare  soluzioni innovative per il regolamento del denaro. In proposito, va anche sottolineato che non essendo ancora operative le autorizzazioni previste dal Regolamento MiCAR (cfr. nota 1), che prenderanno il via solo quest’anno, è molto difficile per i partecipanti al Regime Pilota DLT trovare fornitori di cash leg. custodia tramite portafogli self-hosted 

  • utilizzo di portafogli self-hosted;
  • ambito e soglie di utilizzo degli strumenti finanziari DLT;
  • durata del regime pilota DLT, che costituisce una delle principali ragioni di dubbio per i potenziali richiedenti è l’incertezza sulla durata del Regime Pilota DLT, che ha un effetto dissuasivo di molti.

In attesa che si sviluppi il dialogo auspicato dall’ESMA, l’Autorità di Vigilanza europea  continuerà certamente a lavorare in stretta collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza ed è auspicabile che intervengano anche pareri e aggiornamenti sulle applicazioni delle infrastrutture di mercato DLT e  sull’attuazione del regime pilota DLT.

Sarebbe opportuno che la Commissione chiarisse alcuni aspetti per favorire una maggiore diffusione del regime, come quelli relativi alle soluzioni innovative per il regolamento del contante, all’uso di portafogli self-hosted, all’ambito e alle soglie degli strumenti finanziari DLT ammessi e, non da ultimo, alla durata del regime pilota DLT. Qualora voi o i vostri colleghi vogliate discutere i punti sollevati nell’allegato o abbiate bisogno di ulteriori informazioni dettagliate, non esitate a contattare me o Carsten Ostermann, Capo del Dipartimento Mercato e Innovazione Digitale (carsten.ostermann@esma.europa.eu). 


[1] Il “Pilot Regime” comunitario si riferisce esclusivamente alle “cripto-attività” qualificabili come “strumenti finanziari”, coincidenti quindi sostanzialmente con quelle cripto-attività riconducibili alla categoria dei c.d. Security token regolati dalla Mifid II e sottratte, invece, all’ambito di applicazione del Regolamento MICAR. Per un approfondimento sul tema cfr., ad esempio, IusTrend n. 13/2023 – “Sulla strada della digitalizzazione finanziaria. Novità normative in materia di cripto-attività: fra Decreto Fintech e Regolamento MICAR” (https://iusletter.com/iustrend/iustrend-n-13-2023-sulla-strada-della-digitalizzazione-finanziaria-novita-normative-in-materia-di-cripto-attivita-fra-decreti-fintech-e-regolamento-micar/)

[2] Per i dettagli della fase di verifica nel nostro paese cfr. Iusletter, “Al via la seconda fase della sperimentazione FinTech: la sandbox regolamentare” (https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/strumenti-finanziari/al-via-la-seconda-fase-della-sperimentazione-fintech-la-sandbox-regolamentare/)

[3] Per una panoramica sull’introduzione dell’euro digitale cfr. “L’Eurosistema passa alla fase successiva del progetto sull’euro digitale”, in Iusletter (https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/strumenti-finanziari/leurosistema-passa-alla-fase-successiva-del-progetto-sulleuro-digitale/).

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Strumenti finanziari e FinTech ?

Contattaci subito