24.07.2023 Icon

L’indicazione di un C/C nelle operazioni di investimento non è requisito essenziale

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione Civile ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel vigore della legge n. 1 del 1991 e del Reg. Consob n. 5387 del 1991, l’indicazione del conto corrente da cui attingere la provvista per l’esecuzione di operazioni di investimento e del conto su cui depositare i titoli acquistati non costituisce un requisito di validità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento”.

In particolare, facendo specifico riferimento all’oggetto del contratto, l’attuativo Reg. Consob 2 luglio 1991, n. 5387 dispone che in esso siano stabiliti le modalità attraverso cui il cliente può impartire i propri ordini e istruzioni (art. 7, lett. d) e le «altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con il cliente per la prestazione del servizio» (lett. f), e sia specificata l’esistenza di eventuali obblighi di deposito di titoli o di copertura in contanti previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione delle operazioni di borsa (lett. g);

Da ciò discende che il contratto può prevedere – come nel caso sottoposto al vaglio della Corte di legittimità – l’indicazione di un conto corrente destinato alla regolazione delle operazioni di investimento ordinate dal cliente e di un conto deposito titoli destinato alla custodia dei titoli acquistati; tuttavia, tali elementi non costituiscono un requisito essenziale di tale contratto, non potendosi escludere che le singole operazioni di investimento siano disciplinate, quanto alla relativa provvista e al deposito dei titoli acquistati, secondo istruzioni impartite volta per volta dall’investitore, costituendo elementi che le parti sono libere di inserire o meno nel documento contrattuale destinato alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento.

Secondo la Cassazione, siffatta conclusione si impone dal tenore letterale degli artt. 6, L. 1/1991 e 30 Reg. Consob 5387/1991, i quali, non prevedono espressamente l’indicazione del conto corrente e del deposito amministrato di appoggio quale contenuto necessario del contratto quadro di negoziazione; in secondo luogo, la loro inclusione in tale regolamento contrattuale non è imposta necessariamente dall’esigenza di disciplinare le modalità di esecuzione delle singole operazioni di investimento e, dunque, di consentire la realizzazione dell’interesse cui la conclusione del contratto quadro è preordinata, atteso che l’investitore può ben impartire le istruzioni in ordine all’indicazione della provvista destinata ai singoli investimenti e del luogo di deposito dei titoli acquistati in occasione dell’invio del relativo ordine.

L’attività di intermediazione finanziaria, invero, si caratterizza anche per la velocità degli scambi e l’immediatezza dell’esecuzione degli ordini, richiedendo flessibilità e semplificazione delle sue modalità operative, che sarebbero irragionevolmente sacrificate dalla previsione, quali elementi essenziali del contratto, delle modalità di approvvigionamento della provvista e di conservazione dei titoli di credito acquistati.

Concludendo, atteso che le clausole del contratto quadro aventi ad oggetto le modalità di esecuzione dei singoli ordini possono essere modificate solo con un nuovo accordo avente la stessa forma, secondo la Cassazione il requisito della forma scritta va inteso in senso funzionale, avendo riguardo alle finalità di protezione dell’investitore – finalità rispettate – appunto – qualora il contratto sia redatto per iscritto e una copia, con la sua sottoscrizione, sia consegnata al cliente.

Di conseguenza, qualora il cliente abbia indicato per iscritto che determinate operazioni venissero regolate mediante provvista giacente su altro conto corrente diverso da quello indicato nel contratto quadro e deposito dei titoli acquistati su altro conto deposito titoli “deve ritenersi che si sia in presenza di un patto modificativo e/o aggiuntivo del contratto quadro la cui validità, sotto il controverso profilo formale, non richiede necessariamente manifestazione della volontà per iscritto da parte dell’intermediario, essendo sufficiente che siffatta requisito sia rispettato dall’investitore”.

Autore Federica Mendolia

Senior Associate

Milano

f.mendolia@lascalaw.com

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