
Riflessioni a margine della conferenza “The Digital Euro: a Political and Strategic Choice for Europe” (Parlamento europeo, Bruxelles, 5 maggio 2026).
L’evento e il suo significato istituzionale
Lo scorso 5 maggio, presso la sede di Bruxelles del Parlamento europeo, si è svolta la conferenza “The Digital Euro: a Political and Strategic Choice for Europe”, promossa dall’Associazione Bancaria Italiana e co-organizzata con eurodeputati di cinque differenti gruppi politici (The Left, EPP, S&D, ECR, Renew Europe e Greens/EFA). All’incontro hanno preso parte la Banca centrale europea, la Commissione europea e la Banca d’Italia, rappresentata da Marco Pieroni, Capo dell’Unità Euro Digitale.
L’iniziativa non costituisce un mero appuntamento istituzionale: è stata espressamente presentata come momento di stimolo all’iter di approvazione del Regolamento sull’istituzione dell’euro digitale, attualmente in esame presso la Commissione ECON. Dal comunicato della Banca d’Italia del 6 maggio 2026 emerge un dato politicamente significativo: la “crescente convergenza da parte dei gruppi politici sugli elementi centrali del testo”, indice di un dossier che, dopo anni di stallo, sta finalmente progredendo verso la definizione.
Il quadro normativo in evoluzione
Sul piano strettamente giuridico, occorre ricordare che il progetto si fonda sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione dell’euro digitale, presentata dalla Commissione il 28 giugno 2023 (COM(2023) 369 final), accompagnata dalla parallela proposta COM(2023) 368 final concernente la prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri non aderenti all’eurozona. Il 19 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione negoziale, aprendo formalmente la fase di trilogo con il Parlamento.
La tabella di marcia, ribadita da ultimo dal Vicepresidente della BCE Luis de Guindos in sede di presentazione della Relazione annuale alla commissione ECON, prevede l’approvazione del quadro legislativo entro il 2026, l’avvio della fase pilota e delle operazioni iniziali a partire dalla metà del 2027 (così il comunicato BCE del 30 ottobre 2025 sull’avvio della “fase successiva” del progetto) e una possibile emissione effettiva nel 2029. Va sottolineato che la stessa BCE ha chiarito di poter decidere l’emissione dell’euro digitale soltanto dopo l’adozione del Regolamento.
Il ruolo della Banca d’Italia e il presidio infrastrutturale
L’intervento della Banca d’Italia a Bruxelles ha messo a fuoco la dimensione operativa che il progetto assumerà per il sistema-Paese. La Banca d’Italia — già unico gestore di TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) e player principale del sistema T2 — partecipa al gruppo di banche centrali responsabile della progettazione e della futura operatività della piattaforma dell’euro digitale. Sul piano infrastrutturale, il comunicato ufficiale di via Nazionale conferma che uno dei data center dell’euro digitale sarà localizzato e gestito in Italia.
La disciplina dei prestatori di servizi di pagamento
Sotto il profilo soggettivo, la Proposta della Commissione delinea un’architettura nella quale la distribuzione dell’euro digitale al pubblico è affidata agli intermediari vigilati, secondo una distinzione netta: per gli istituti di credito che già offrono servizi di pagamento, la distribuzione costituisce un vero e proprio obbligo, da assolvere su semplice richiesta del cliente; per gli altri prestatori di servizi di pagamento (istituti di pagamento e IMEL) si tratta di una facoltà. La distribuzione non richiederà, in ogni caso, un’autorizzazione aggiuntiva rispetto a quella già rilasciata per la prestazione dei servizi di pagamento.
Sul piano del rapporto giuridico, la Proposta àncora il rapporto contrattuale esclusivamente al PSP, escludendo che possa sorgere un rapporto contrattuale diretto fra utente e BCE: scelta che concentra sull’intermediario gli oneri di compliance, gli obblighi informativi e — come si dirà — le potenziali responsabilità verso la clientela.
Due aspetti meritano particolare evidenza:
- Gratuità dei servizi di base. La Proposta impone la gratuità dei servizi essenziali alla clientela retail (apertura e chiusura del conto, consultazione dei saldi, caricamento e prelievo di fondi, esecuzione di trasferimenti e pagamenti): vincolo che inciderà significativamente sulla redditività del prodotto per l’intermediario.
- Meccanismi waterfall e reverse waterfall. La Proposta prevede la trasferibilità automatica delle disponibilità eccedenti il limite di detenzione verso un conto di pagamento “non digitale”, con meccanismo simmetrico in caso di operazione di importo superiore alle disponibilità in euro digitale. Si tratta di automatismi contrattuali che richiederanno un’attenta strutturazione delle clausole sui limiti operativi, sui flussi e sui consensi prestati dal cliente.
L’intera disciplina dovrà inoltre coordinarsi con il New Payments Package (proposte PSD3 — COM(2023) 366 final — e PSR — COM(2023) 367 final), tuttora in iter legislativo, sotto la cui cornice normativa la prestazione dei servizi di pagamento in euro digitale è destinata a inserirsi.
Problematiche applicative
Dal punto di vista di chi assiste banche convenute o attrici in giudizio, l’introduzione dell’euro digitale apre molteplici problematiche applicative, alcune su fronti assolutamente nuovi, altre relative a principi già consolidati, tra cui ad esempio:
a) Operazioni non autorizzate, frodi e strong customer authentication. Il regime di responsabilità del PSP per operazioni non autorizzate — già delineato dal d.lgs. n. 11/2010 (di recepimento della PSD2) e oggetto di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di phishing e spoofing — è destinato ad applicarsi anche all’euro digitale, con le specificità derivanti dalla coesistenza di una modalità online e di una modalità offline.
b) Responsabilità connesse ai meccanismi waterfall. L’automatismo del trasferimento dei fondi tra conto in euro digitale e conto di pagamento tradizionale apre uno scenario contenzioso del tutto inedito: errori di esecuzione, ritardi nell’allineamento dei saldi, mancata copertura di un’operazione per disfunzione del meccanismo potranno determinare profili di responsabilità contrattuale, in considerazione dei quali sarà essenziale, in fase di drafting, una calibrata distribuzione delle responsabilità tra PSP e utente.
c) Tutela dei dati personali. Il parere congiunto EDPB-GEPD 02/2023 ha evidenziato la sensibilità del trattamento dei dati di pagamento connessi all’applicazione dei limiti di detenzione e dei limiti commissionali, in un contesto in cui la giurisprudenza nazionale ed europea è in rapida evoluzione.
Considerazioni conclusive
L’incontro di Bruxelles segna, a ragione, un punto di svolta politico più che tecnico: la convergenza dei gruppi parlamentari sugli “elementi centrali del testo” rende plausibile l’approvazione del Regolamento entro l’orizzonte annunciato, anche alla luce della posizione negoziale assunta dal Consiglio il 19 dicembre 2025.
Per gli studi legali che assistono il sistema bancario italiano, è il momento di iniziare un monitoraggio strutturato del dossier su almeno tre fronti: (i) la compliance contrattuale, con la predisposizione di nuovi modelli negoziali coerenti con i futuri obblighi di distribuzione, gratuità dei servizi base e meccanismi automatici di trasferimento; (ii) la gestione del rischio di contenzioso, particolarmente in relazione alle frodi, all’esecuzione di operazioni non autorizzate e al funzionamento dei meccanismi waterfall; (iii) il coordinamento sistematico con il TUB, il TUF, la PSD2 — e la futura PSD3/PSR — nonché con la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Una particolare attenzione meritano, in questa prospettiva, gli atti delegati e di esecuzione che la BCE sarà chiamata ad adottare a valle del Regolamento, nonché le pronunce che la Corte di Giustizia sarà inevitabilmente chiamata a rendere sui profili interpretativi più controversi: dalla qualificazione dell’euro digitale come passività diretta dell’Eurosistema alla portata del concetto di “moneta a corso legale” nella sua dimensione digitale.
26.05.2026