26.11.2024 Icon

La classificazione degli emittenti di cripto attività significativi: le procedure delineate dall’EBA

Lo scorso 22 ottobre 2024 l’autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la decisione EBA/DC/558, che, in conformità con il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (il c.d. “MiCAR”) definisce alcuni significativi aspetti procedurali relativi alla qualificazione degli Asset Referenced Token ( “ART”) e degli E-Money Token ( “EMT”) come significativi, nonché al conseguente trasferimento delle responsabilità di vigilanza dalle autorità nazionali competenti all’EBA e all’istituzione degli appositi collegi di vigilanza.

In particolare, la decisione, adottata sulla base degli artt. 35 e 44 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (Regolamento EBA) e degli artt. 43, 44, 56, 57, 117 e 119 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), disciplina, ancorché non in modo integrale, i seguenti processi:

  1. informazioni e procedimento per la valutazione di significatività dei token ART ed EMT da parte dell’EBA (artt. 1-4 e 9-10);
  2. trasferimento delle responsabilità di vigilanza dalle autorità nazionali competenti all’EBA (artt.5-7);
  3. istituzione di collegi di vigilanza per gli ART e gli EMT qualificati come significativi all’esito della procedura di cui al primo punto.

Quanto al primo profilo, la decisione distingue innanzitutto tra valutazioni di significatività volontarie, ossia promosse su iniziativa dell’emittente stesso (ex artt. 44 e 57 del Regolamento MiCAR), e valutazioni  eseguite d’ufficio (ex artt. 43 e 56 del Regolamento MiCAR).

Per le prime, l’EBA indica, mediante rinvio all’allegato 1 della decisione, le informazioni che l’autorità nazionale che intende richiedere una valutazione è tenuta a fornire, aventi ad oggetto le caratteristiche dell’emittente, il token e il rispetto di una serie di criteri, definiti “criteri di significatività”. Per le seconde, la decisione introduce un calendario di segnalazione armonizzato per le autorità nazionali competenti, chiarendo i rispettivi periodi di riferimento e le date di invio, secondo quanto previsto agli artt. 22 e 58, terzo paragrafo, del Regolamento MiCAR e nelle Linee guida dell’EBA (di prossima pubblicazione).

Una volta raccolte le informazioni di cui sopra, la valutazione o rivalutazione periodica di significatività da parte dell’EBA deve essere sottoposta al vaglio del Crypto Assets Standing Committee (il c.d. CASC), secondo quanto previsto dall’art. 118 del Regolamento MiCAR, e, laddove la decisione abbia ad oggetto la rivalutazione di un ART o di un EMT già qualificato in precedenza come significativo, anche a quello del College of Supervisor, previsto dall’art. 119 del Regolamento MiCAR. Tali enti esaminano la bozza di valutazione formulata dall’EBA e vi riportano i rispettivi commenti.

In seguito, la bozza della decisione sulla significatività è notificata al Board of Supervisor dell’EBA, all’emittente, all’autorità competente dello Stato membro dell’emittente, alla BCE e, se l’emittente ha sede in uno Stato membro la cui moneta ufficiale non è l’euro o se l’ART o l’EMT fanno riferimento a una moneta ufficiale di uno Stato membro che non è l’euro, alla banca centrale di tale Stato membro, affinché questi forniscano i propri commenti all’EBA.

Terminate le procedure di consultazione delle parti correlate, la decisione finale sulla significatività è sottoposta all’approvazione del Board of Supervisor e, dopo l’approvazione, viene notificata ai soggetti interessati secondo tempistiche definite. Se necessario, è previsto che nel processo deliberativo sulla significatività degli ART o EMT siano coinvolti anche gli stakeholders (art. 9 della decisione).

Avverso tale valutazione finale le autorità competenti oppure lo stesso emittente possono presentare ricorso ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione.

Quanto al secondo profilo, la decisione EBA/DC/558 delinea lefasi procedurali necessarie per sostenere una transizione agevole delle competenze di vigilanza dalle autorità nazionali competenti all’EBA, a valle della valutazione di significatività effettuata nelle modalità sopra descritte.

Sul punto, la decisione prevede anzitutto che, entro 20 giorni lavorativi dalla data di notifica della bozza di decisione sulla valutazione positiva di significatività, l’EBA predisponga un elenco di informazioni necessarie per un’efficace vigilanza sull’emittente, confrontandosi con la pertinente autorità nazionale per confermare il contenuto del documento (il c.d. “handover file”, predisposto secondo il modello di cui all’allegato 3 della decisione) ed eventualmente integrarlo o modificarlo.

Successivamente, è previsto un periodo di transizione, durante il quale l’autorità la cui competenza termina è tenuta a mettersi in contatto senza ritardo con l’autorità che assume la competenza, a adoperarsi per portare a termine le procedure di vigilanza pendenti che richiedano una decisione prima della data di effettivo trasferimento delle responsabilità di vigilanza. Una volta che il trasferimento delle responsabilità di vigilanza è divenuto effettivo, l’EBA provvedere a convocare un incontro con l’autorità competente e l’emittente di ART o EMT classificato come significativo, al fine di concordare le modalità per i successivi scambi di informazioni necessarie a fini di vigilanza.

Quanto, infine, al terzo profilo, nella decisione in commento l’EBA illustra il procedimento per la tempestiva costituzione dei collegi di vigilanza ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento MiCAR, che ha inizio con la comunicazione da parte degli emittenti di ART e EMT significativi, entro 10 giorni dalla notifica della decisione finale di significatività, delle informazioni previste agli allegati 4 e 5 della decisione stessa.

Autore Eleonora Gallina

Associate

Milano

e.gallina@lascalaw.com

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