Le Direttive europee PSD1 e PSD2 hanno, rispettivamente, aperto le porte del mercato dei servizi di pagamento ad operatori diversi dalle banche e liberalizzato a livello europeo il mercato di tali servizi, in un’ottica di integrazione tra i sistemi di pagamento.
In tale contesto, anche in ragione dell’evoluzione tecnologica che ha messo a disposizione dei servizi di pagamento nuovi strumenti digitali, si è registrato in Europa un ingente aumento degli operatori del mercato, tra cui si collocano gli Istituti di Pagamento.
Si tratta di istituti, diversi dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento previsti dall’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1 del Testo Unico Bancario (TUB).
Quando serve l’autorizzazione
Per poter prestare uno o più dei suddetti servizi di pagamento in Italia, gli Istituti di Pagamento devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, previo ottenimento della relativa autorizzazione, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 114-novies del TUB e alle Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento emanate dalla Banca d’Italia.
In forza di quanto previsto dall’art. 114-decies TUB, che ha introdotto la libera prestazione dei servizi di pagamento in ambito europeo, gli Istituti di Pagamento dell’Unione europea possono stabilire succursali in Italia o prestare nel territorio italiano i servizi di pagamento per il tramite di agenti o soggetti convenzionati, senza richiedere preventiva autorizzazione alla Banca d’Italia; è infatti sufficiente una comunicazione a quest’ultima da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine, alla quale è subordinato l’inizio dell’operatività della succursale o degli agenti.
La Banca d’Italia esercita anche sugli istituti dell’Unione europea operanti in Italia i controlli, anche ispettivi, di competenza previsti dalla legislazione vigente.
I requisiti necessari per l’autorizzazione
Al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, l’Istituto di Pagamento deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 114-novies del TUB e dalle Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento della Banca d’Italia:
- forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- sede legale e direzione generale in Italia, ove sia svolta almeno una parte dell’attività avente ad oggetto servizi di pagamento;
- capitale versato di ammontare non inferiore a quello normativamente previsto in relazione ai servizi di pagamento da prestare (tra €125.000,00 ed €20.000,00 a seconda dei servizi di pagamento, tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1 del TUB);
- presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attività dell’istituto,che contenga altresì gli obiettivi di sviluppo dell’attività, i servizi di pagamento che intende svolgere, nonché l’analisi della sostenibilità patrimoniale delle attività programmate;
- requisiti previsti dalla normativa (art. 19 TUB) per i titolari delle partecipazioni qualificate al capitale dell’istituto (tra cui reputazione, onorabilità, competenza e solidità finanziaria);
- requisiti di idoneità previsti dalla normativa (art. 26 TUB) per gli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’Istituto di Pagamento (tra cui onorabilità, professionalità e autonomia/indipendenza);
- assenza di impedimenti ad un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza sull’istituto, con riferimento al gruppo di appartenenza dello stesso o a stretti legami con altri soggetti;
- stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività prestata (per i soli Istituti di Pagamento che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento (PIS), ovvero quello di informazione sui conti (AIS)).
La Banca d’Italia valuta, inoltre, che l’organizzazione amministrativa e contabile dell’istituto, nonché il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività che l’istituto intende esercitare.
L’autorizzazione è, altresì, subordinata al vaglio di documentazione specifica, che l’Istituto di Pagamento è tenuto ad allegare alla propria istanza, tra cui: il proprio atto costitutivo e lo statuto sociale, il predetto programma di attività, l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’istituto, nonché informazioni sulla provenienza delle somme con cui si sottoscrive il capitale sociale.
Come ottenere l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo
Gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia, il cui rilascio è condizione per l’iscrizione dell’istituto nel registro delle imprese.
Nella domanda di autorizzazione l’Istituto di Pagamento indica i singoli servizi di pagamento ai quali chiede di essere autorizzato.
L’Autorità di Vigilanza, verificata la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione, rilascia o nega la stessa, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta.
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, dalla verifica dei suddetti requisiti, non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e può chiedere modifiche al programma di attività presentato dall’istituto.
Ove invece tutti i requisiti richiesti siano soddisfatti, ottenuta l’autorizzazione, l’Istituto di Pagamento inoltra alla Banca d’Italia il certificato attestante la data di iscrizione nel registro delle imprese della società (se di nuova costituzione) o delle modifiche statutarie approvate (se già costituita).
La Banca d’Italia iscrive, con decorrenza da tale data, l’Istituto di Pagamento all’albo ex art. 114 – septies del TUB, in cui è indicata la tipologia di servizi di pagamento che è autorizzato a prestare.
Adempimenti successivi all’iscrizione all’albo
L’Istituto di Pagamento, una volta iscritto all’albo ex art. 114 – septies del TUB, è tenuto a comunicare alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività entro dodici mesi dall’iscrizione, pena la decadenza dall’autorizzazione rilasciata.
L’istituto, dal momento dell’iscrizione all’albo, è inoltre sottoposto alla supervisione e ai poteri di vigilanza della Banca d’Italia.